F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 17 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2, C.G.S. A.C.D. TORCONCA CATTOLICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORCONCA/MELDOLA DEL 23.12.2012 (Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 241/CGF del 12.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 17 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2, C.G.S. A.C.D. TORCONCA CATTOLICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORCONCA/MELDOLA DEL 23.12.2012 (Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 241/CGF del 12.4.2013) Con atto del 6.5.2013, la società A.C.D. Torconca ha proposto ricorso per revisione ex art. 39, comma 2, C.G.S. avverso la decisione di questa Corte (pubblicata sul Com. Uff. n. 241/CGF del 12.4.2013 – motivazioni pubblicate sul Com. Uff. n. 273/CGF del 16.5.2013) con la quale era stato rigettato il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., proposto dalla medesima Società avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 33/CR del 20.2.2013 del predetto Comitato Regionale) con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. Meldola, era stata annullata la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Emilia Romagna della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 28/CR del 16.1.2013 del predetto Comitato Regionale) con la quale era stata irrogata, a carico della Società A.S.D. Meldola, la sanzione della perdita della gara Torconca/Meldola del 23.12.2012, con conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo: Torconca 0 – Meldola 5.. La società A.S.D. Meldola ha controdedotto chiedendo che il ricorso avversario venga dichiarato inammissibile. Il ricorso in epigrafe risulta manifestamente inammissibile. Deve, in primo luogo, evidenziarsi come l’art. 39, comma 2, C.G.S. preveda che la Corte di Giustizia Federale può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili di condanna; ipotesi che non ricorre, all’evidenza, nel caso di specie atteso che il presente giudizio di revisione non ha ad oggetto una pronuncia di condanna. Ma ove anche si potesse prescindere dal predetto aspetto, la conclusione cui si dovrebbe pervenire sarebbe, comunque, quella della inammissibilità del ricorso per le seguenti ulteriori considerazioni. Parte ricorrente ritiene che, nel caso di specie, ricorrerebbe un’ipotesi di revisione della decisione di questa Corte, più sopra indicata, in quanto, successivamente alla pronuncia della stessa, sarebbe stato accertato che essa è stata pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio. Al proposito, merita di essere ricordato che questa Corte, con decisione resa a Sezioni Unite e pubblicata sul Com. Uff. n. 190/CGF del 20.5. 2009, ha evidenziato che “la struttura letterale e la stessa impostazione finalistica della norma federale (art. 39, comma 2, C.G.S.: N.d.E.) ricalcano quelle che il codice di procedura penale disciplina all’art. 630: è, allora, inevitabile che la norma processualpenalistica costituisca lo sfondo di riferimento anche per il giudizio sportivo, non ravvisandosi ragioni per affermare una applicazione derogatoria, attesa la sostanziale identità delle condizioni al cui ricorso è subordinato l’utile esperimento del rimedio”. L’art. 630 c.p.p. prevede che la revisione possa essere richiesta, tra le altre ipotesi, se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato. Secondo la dottrina e la pacifica giurisprudenza, per potersi fare luogo alla revisione di una decisione irrevocabile di condanna è necessario che il c.d. “reato condizionante” sia stato accertato con una sentenza irrevocabile. Ebbene, nel caso di specie non ricorre, all’evidenza, la predetta ipotesi atteso che l’atto, cui si riferisce la Società ricorrente, ovvero l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata - contenente il reclamo, proposto dalla A.C.D. Torconca avverso la omologazione del risultato della gara Torconca/Meldola del 23.12.2012 e recante, nella parte relativa alla sottoscrizione del soggetto ricevente, la firma della sig.ra Licia Ghetti – non risulta essere stato dichiarato falso con sentenza irrevocabile. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39, comma 2, C.G.S. come sopra proposto dall’A.C.D. Torconca Cattolica di Cattolica di (Rimini). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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