COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 del 19.09.2013 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO DELL’U.S. PRO FAGAGNA IN MERITO ALLA AFFERMATA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE LENARDUZZI GUIDO DELL’U.S.D. GRAVIS NELLA GARA GRAVIS – PRO FAGAGNA, DISPUTATA IL 08.09.2013, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A”.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 del 19.09.2013 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO DELL’U.S. PRO FAGAGNA IN MERITO ALLA AFFERMATA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE LENARDUZZI GUIDO DELL’U.S.D. GRAVIS NELLA GARA GRAVIS – PRO FAGAGNA, DISPUTATA IL 08.09.2013, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A”. Con raccomandata spedita il 10.09.2013, l’U.S. PRO FAGAGNA presentava reclamo (anticipato da preannuncio di reclamo inviato il 09.09.2013) relativo alla gara GRAVIS - PRO FAGAGNA, valevole per la prima giornata del girone di andata del Campionato di Promozione, Girone A”, disputatasi a San Giorgio della Richinvelda (pr. Pordenone) in data 08.09.2013 e conclusasi con il risultato di 1-1. L’A.S.D. U.S. Pro Fagagna eccepiva nel proprio gravame che l’U.S.D. Gravis aveva schierato nella suindicata gara il calciatore LENARDUZZI Guido in posizione irregolare, in quanto squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizioni, irrogatagli a seguito dell’ammonizione inflittagli nella gara del triangolare di play off del campionato di 1^ Categoria Isontina – Gravis del 26.05.2013, come si può rilevare dal comunicato ufficiale n. 140 del 30.05.2013 del C.R. Friuli V:G. della FUGC/LND. La reclamante deduceva, altresì, che il Lenarduzzi non aveva mai scontato la predetta squalifica in quanto, nella successiva giornata di play off del triangolare play off di 1^ categoria del 02.06.2013, il Gravis osservava un turno di riposo. Il reclamo, trasmesso nei termini e nei modi previsti dalle norme in vigore, è stato corredato dalla autorizzazione al prelievo della somma corrispondente alla tassa reclamo e dalla prova dell’invio per raccomandata della contestuale comunicazione alla U.S.D. Gravis, controparte direttamente interessata a riceverla, ai sensi dell’art. 46, punto 5, del C.G.S. Quest’ultima Società U.S.D. Gravis non ha presentato, entro i termini prescritti, alcuna controdeduzione in merito al predetto reclamo. GLI ACCERTAMENTI ESPERITI Questo giudice sportivo territoriale, ritenuta la propria competenza in materia di posizioni irregolari di calciatori, giusta quanto previsto dall’art. 29/7 e dall’art. 46/3 del C.G.S., procedeva all’espletamento degli accertamenti in merito a quanto eccepito dalla reclamante, dai quali è emerso quanto segue: - il calciatore LENARDUZZI Guido, nato il 09.03.1990, tesserato per l’U.S.D. Gravis, era stato squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione (II infrazione), avendo cumulato la seconda ammonizione nell’ambito del 3° triangolare play off di prima categoria, nel corso della gara Isontina - Gravis, valevole per la 2^ giornata del triangolare dei play off stesso, disputatasi il 26.05.2013; - il Lenarduzzi era stato precedentemente ammonito in occasione della gara Gravis – Cormonese, valevole per la 1^ giornata del 3° triangolare di play off del campionato di 1^ categoria, disputatasi il 19.05.2013, e la diffida per la prima ammonizione relativa al citato calciatore era stata pubblicata sul comunicato ufficiale n. 136 del 23.05.2013; - nella seduta del 28.05.2013, questo Giudice Sportivo Territoriale adottava nei confronti del Lenarduzzi, in ottemperanza a quanto contemplato dall’art. 19, punto 13, lett. b) del C.G.S., la suindicata sanzione disciplinare (una giornata di squalifica), pubblicata poi sul comunicato ufficiale n. 140 del 30.05.2013 del Comitato Regionale Friuli V.G. della FIGC/LND; - il 02.06.2013 veniva disputata la terza ed ultima giornata del 3^ triangolare di play off del campionato di 1^ categoria ed in tale data il Gravis riposava; - dopo la conclusione del suddetto triangolare di play off del campionato di 1^ categoria (02.06.2013), il Gravis non disputava più alcuna altra gara ufficiale nella stagione sportiva 2012/2013, motivo per cui, nella stagione stessa, il Lenarduzzi non aveva potuto scontare tale squalifica; - nella corrente stagione sportiva 2013/2014, prima dell’inizio del Campionato di Promozione (08.09.2013), il Gravis ha disputato tre gare ufficiali valevoli per la Coppa Italia (il 25 e 28 agosto 2013 ed 1 settembre 2013), ma in dette gare, in base alle vigenti disposizioni, il Lenarduzzi non poteva scontare la squalifica di cui trattasi in quanto relativa ad un’infrazione commessa in una gara di play off del campionato di 1^ categoria. LE NORME CHE REGOLANO L’ESECUZIONE DELLE SANZIONI PER INFRAZIONI COMMESSE IN GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DELLA L.N.D. Per un migliore esame della fattispecie in questione, si ritiene utile riportare qui di seguito le norme relative all’esecuzione delle sanzioni applicabili al caso sopradescritto. 1) L’art. 19, punto 13, del C.G.S., contempla le modalità relative all’esecuzione delle sanzioni riguardanti infrazioni commesse in gare di play off e play out e recita: “Per le sole gare di play off e play out della L.N.D.: a) omissis; b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play off e play out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l’automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play off e play out devono esser scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall’art. 49, lett. c) LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell’art. 22, comma 6.” 2) L’art. 22, punto 6, del C.G.S., prevede le modalità inerenti il residuo di squalifica e recita: “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. - Omissis – “ 3) Va posto all’attenzione, a questo punto, anche il principio di separazione sanzionatoria tra Coppa Italia o Coppa Regioni ed altre competizioni diverse dalle precedenti, che è contemplato dalle seguenti norme: - l’ art. 19, comma 11.1, C.G.S. che recita:”Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano fra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.”. - l’art. 19, comma 11.3, recita infine:”Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni, si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni”. Dalla detta norma si evince che le squalifiche per una o più giornate di gara, se maturate in gare di Coppa Italia o di Coppa Regione, fanno storia a sé e vanno scontate solo in gare di Coppa Italia o Coppa Regione, mentre le sanzioni irrogate in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni vanno scontate nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni. Al riguardo l’art. 48 N.O.I.F. definisce l’attività ufficiale e quella non ufficiale, come di seguito indicato: 1. Attività ufficiale è quella relativa ai campionati ed ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo Statuto alle Leghe, al Settore per l’attività Giovanile e Scolastica ed ai Comitati. 2. Attività non ufficiale è quella relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l’attività ricreativa ed ogni altra attività. Alla luce di quanto enunciato, il Lenarduzzi non poteva scontare, come già sopra detto, la detta squalifica che gli residuava dalla scorsa stagione sportiva (consistente in una giornata effettiva di gara) nella gare della Coppa Italia 2013/2014, disputate dalla sua società di appartenenza (U.S.D. Gravis) il 25 e 28 agosto 2013 e 1° settembre 2013, per avere egli maturato la squalifica stessa in competizione diversa dalla Coppa Italia stessa (gare di play off). CONCLUSIONI Dalla documentazione acquisita è stato accertato inequivocabilmente che: - all’inizio della corrente stagione sportiva, il calciatore LENARDUZZI Guido, nato il 09.03.1990, aveva un residuo di squalifica di una giornata di gara da scontare a seguito della sanzione inflittagli in relazione alla gara Isontina – Gravis, valevole per il 3^ triangolare di play off di 1^ categoria, da lui disputata con il Gravis il 26.05.2013, sanzione pubblicata sul C.U.n.140 del 30.05.2013 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND; - il Lenarduzzi avrebbe dovuto scontare la detta squalifica con la prima squadra dell’ U.S.D Gravis nella gara valevole per la prima giornata del campionato di promozione 2013-2014, disputatasi l’8.09.2013 e cioè Gravis – Pro Fagagna, nella quale veniva invece impiegato dall’inizio e fino alla sostituzione, avvenuta al 25’ del 2^ tempo. In base all’ordinamento federale, infatti le sanzioni disciplinari che comportano squalifiche per i tesserati devono essere sempre eseguite con immediatezza, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale (art. 22, comma 2, del C.G.S.) e la prima giornata utile per far scontare la detta sanzione inflitta al Lenarduzzi non poteva che essere la prima del campionato di promozione 2013/2014, disputata dal Gravis (sua società di appartenenza) in data 8.09.2013. Tutto ciò premesso ed a seguito del predetto reclamo presentato dall’A.S.D. U.S. Pro Fagagna, questo Giudice Sportivo Territoriale, accertato che l’U.S.D. Gravis, in violazione dell’art. 19, punto 13, lett. b) e dell’art. 22, punto 6 del C.G.S., ha fatto partecipare alla gara valevole per il campionato di promozione, disputatasi l’8.09.2013 contro l’U.S. Pro Fagagna, il calciatore LENARDUZZI Guido in posizione irregolare, la prima conseguenza è quella prescritta dall’art. 17, punto 5, del C.G.S., che recita: “La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8, alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo a prendervi parte; - omissis -”. Le altre responsabilità sono state determinate come da dispositivo. P.Q.M. IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE: 1) accoglie il reclamo presentato dall’U.S. PRO FAGAGNA e dispone la restituzione alla medesima della tassa reclamo; 2) infligge all’U.S.D. GRAVIS la punizione sportiva della perdita della gara U.S.D. GRAVIS – U.S. PRO FAGAGNA dell’8.09.2013 con il punteggio di 0 – 3 (art. 17, punto 5, lett. a) del C.G.S. ed art. 18, punto 2, del C.G.S.); 3) commina all’ U.S.D. GRAVIS l’ammenda di € 200,00, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) del C.G.S.e dell’art. 4, punto 1, del C.G.S. (responsabilità diretta): 4) squalifica il calciatore LENARDUZZI Guido (U.S.D. Gravis) per una ulteriore giornata; 5) inibisce fino al 27 settembre 2013 il Signor FEDRIGO Luca, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’U.S.D. Gravis nella gara del 08.09.2013, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) del C.G.S.
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