COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/09/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. COCCIOLETTI GIUSEPPE , DIRIGENTE, DEL SIG. FIROTTO RICCARDO, ALLENATORE, DEL SIG. BORDONARO ANTONIO, CALCIATORE, TESSERATI CON A.S.D. MACCARESE (oggi A.S.D. TRASTEVERE CALCIO), DEL SIG. ROBERTO CHIURAZZI PRESIDENTE DELLA POL. D. TUSCIA FOGLIANESE E DELLE SOCIETA’ A.S.D. MACCARESE E POLISPORTIVA D. TUSCIA FOGLIANESE.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/09/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. COCCIOLETTI GIUSEPPE , DIRIGENTE, DEL SIG. FIROTTO RICCARDO, ALLENATORE, DEL SIG. BORDONARO ANTONIO, CALCIATORE, TESSERATI CON A.S.D. MACCARESE (oggi A.S.D. TRASTEVERE CALCIO), DEL SIG. ROBERTO CHIURAZZI PRESIDENTE DELLA POL. D. TUSCIA FOGLIANESE E DELLE SOCIETA’ A.S.D. MACCARESE E POLISPORTIVA D. TUSCIA FOGLIANESE. La Procura Federale con nota del 20-6-2013 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale i tesserati e le società in epigrafe per rispondere: il Cuccioletti delle violazioni dell’articolo 1 comma 1 CGS così come integrato dagli articoli 39 co. 4 e 61 co. 1 delle NOIF, il Firotto per rispondere delle violazioni dell’articolo 1 comma 1 CGS così come integrato anche dagli art. 35 co. 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico e 39 c0. 4 delle NOIF, il Bordonaro della violazione dell’articolo 1 co. 3 del CGS, il Chiurazzi per violazione dell’articolo 1 co. 1 del CGS, la società Maccarese (oggi A.S.D. TRASTEVERE CALCIO) a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni rispettivamente ascritte ai propri tesserati e la società Tuscia Foglianese per le violazioni ascritte al proprio Presidente. A sostegno del deferimento l’Organo requirente rilevava come nel corso della gara il dirigente accompagnatore della società Tuscia Foglianese, nell’occasione il Presidente Chiurazzi, si fosse accorto che il calciatore Antonio Bordonaro, tale risultante dalla distinta del Maccarese (oggi A.S.D. TRASTEVERE CALCIO), schierato con il numero nove, fosse in realtà persona diversa da quella schierata nella gara d’andata con lo stesso nome. Richiesto un controllo del documento al direttore di gara, si era rivelato come il calciatore in questione presentasse tratti somatici inequivocabilmente diversi dalla foto apposta sul cartellino federale prodotto al direttore di gara di Antonio Bordonaro. Il calciatore rifiutava di dare le proprie generalità e veniva prontamente sostituito all’inizio del secondo tempo. Al termine della gara i dirigenti di entrambe le squadre richiedevano al direttore di gara di passare sopra all’episodio e di non farne menzione nel referto. Dalle indagini successivamente esperite risultava che effettivamente sia il dirigente che l’allenatore della società Maccarese (oggi A.S.D. TRASTEVERE CALCIO) fossero ben consapevoli della sostituzione di persona e che al posto del vero Bordonaro era stato schierato un calciatore di nazionalità rumena mai tesserato con la società. Il calciatore Bordonaro convocato dagli inquirenti non si era presentato senza addurre alcuna giustificazione. La Procura Federale riteneva quindi pienamente integrate le violazioni rispettivamente ascritte ai tesserati ed alle società. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento assegnando ai deferiti termine per la produzione di scritti difensivi. La società Tuscia Foglianese faceva pervenire scritti difensivi nei quali sostanzialmente protestava l’assoluta buona fede e di essere la parte lesa nella vicenda, giustificando il Presidente Chiurazzi che, nella specie, non aveva voluto infierire contro la società avversaria ed il giovane atleta rimasto ignoto. Nella riunione nessuno dei deferiti compariva ed il rappresentante della Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: CUCCIOLETTI mesi 9 di Inibizione, FIROTTO mesi 6 di inibizione, BORDONARO mesi 1 di inibizione, CHIURAZZI mesi 6 di inibizione, MACCARESE (oggi A.S.D. TRASTEVERE CALCIO) 1 punto di penalizzazione ed € 1.000,00 di ammenda, TUSCIA FOGLIANESE € 900 di ammenda. Ritiene la Commissione che i fatti ascritti ai tesserati ed alle società siano pienamente provati. Non vi è dubbio che la società Maccarese (oggi A.S.D. TRASTEVERE CALCIO), tramite i suoi dirigenti presenti sul campo, abbia tentato, inizialmente riuscendovi, di operare una sostituzione di persona tra il calciatore Bordonaro ed un altro giovane atleta rimasto ignoto, fornendo al direttore di gara il documento del primo e facendo scendere in campo il secondo. Solo l’attività del dirigente avversario al termine del primo tempo permetteva all’Arbitro di accorgersi della sostituzione. Risulta altresì provato il tentativo messo in atto al termine della gara dei dirigenti di entrambe le squadre di minimizzare l’episodio pregando l’Arbitro di non riportarlo nel referto, tentativo non riuscito in quanto il direttore di gara riferiva puntualmente quanto accaduto. I fatti ascritti ai dirigenti del Maccarese (oggi A.S.D. TRASTEVERE CALCIO) sono gravissimi, connotati di grave slealtà sportiva e forieri di conseguenze anche gravi in caso di incidente del ragazzo schierato senza alcuna protezione assicurativa, tanto più gravi se applicati in una gara di settore giovanile scolastico e chiaramente conosciuti da tutti i giovani atleti componenti la squadra che non potevano ignorare la sostituzione di persona. Le sanzioni richieste per la società appaiono congrue, mentre assolutamente incongrue per difetto sono quelle richieste per i dirigenti che vanno invece determinate come da dispositivo. Appare congrua la richiesta di sanzione anche per il calciatore Bordonaro che non ha risposto alla convocazione dell’ufficio e che, con il suo atteggiamento omertoso, ha tentato chiaramente di avallare il fraudolento comportamento dei suoi dirigenti. Appaiono invece del tutto sproporzionate per eccesso le richieste per il Presidente Chiurazzi e per la società di appartenenza, in quanto il comportamento di questo al termine della gara, pur contrario alle norme, può essere parzialmente giustificato da un malinteso senso di paternalismo nei confronti dei giovani atleti che partecipano alla contesa anche nella squadra avversaria, e da una solidarietà tra consorelle, nella specie da riservare certamente a miglior causa. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di applicare le seguenti sanzioni COCCIOLETTI GIUSEPPE: anni uno e mesi sei di inibizione; FIROTTO RICCARO: anni uno di squalifica; BORDONARO ANTONIO: mesi uno di inibizione; CHIURAZZI ROBERTO: 3 mesi di inibizione; A.S.D. MACCARESE (oggi A.S.D. TRASTEVERE CALCIO): un punto di penalizzazione da scontare nel campionato allievi della stagione 2013-2014 ed € 1.000,00 di ammenda; POL. D. TUSCIA FOGLIANESE: € 500,00 di ammenda. Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it