COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 45/LND del 19/9/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ MARANO EQUO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BRIZI ENZO, DEL MASSAGGIATORE TOCCA MARIO, DELL’ASSISTENTE DI PARTE GENTILE ROBERTO E DEL CALCIATORE LORETI PIETRO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 207 DEL 2-5-2013 (GARA: FUTBOL MONTESACRO – MARANO EQUO DEL 28-4-2013. Campionato di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 45/LND del 19/9/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ MARANO EQUO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BRIZI ENZO, DEL MASSAGGIATORE TOCCA MARIO, DELL’ASSISTENTE DI PARTE GENTILE ROBERTO E DEL CALCIATORE LORETI PIETRO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 207 DEL 2-5-2013 (GARA: FUTBOL MONTESACRO – MARANO EQUO DEL 28-4-2013. Campionato di II Categoria) Vista la propria ordinanza pubblicata sul Com. Uff. 234/LND del 22-5-2013 con la quale sono stati trasmessi gli atti alla Procura Federale per acquisire chiarimenti dall’Arbitro in ordine alle motivazioni che lo avevano portato a sospendere la gara in epigrafe al termine del primo tempo; Vista la relazione della Procura Federale che attesta come, malgrado numerose convocazioni, il direttore di gara abbia rifiutato di rendere i chiarimenti richiesti; Vista altresì la citata relazione che ha acquisito elementi sull’andamento degli episodi che hanno portato l’Arbitro a sospendere la gara, concludendo per l’assenza di atti di violenza consumata nei confronti del direttore di gara e per la presenza in campo esclusivamente di tesserati delle due squadre, con alcuni tesserati del Marano Equo che mettevano in atto una protesta collettiva accesa ma che non ha mai sconfinato in comportamenti violenti o particolarmente minacciosi; Rilevato che la ridetta relazione individua un possibile errore nell’indicazione del dirigente espulso dal campo in occasione dell’espulsione del calciatore Micozzi che sembrerebbe essere Enzo Brizi e non Mario Tocca come riportato nel referto di gara; Ritenuto che la Commissione non deve discostarsi, nell’analisi degli avvenimenti che hanno portato alla sospensione della gara da quanto emerge dal referto arbitrale, fonte di prova privilegiata, pur in presenza di acquisizioni di ulteriori elementi di giudizio che confermano, peraltro, quanto già era possibile ricavare dal pur lacunoso racconto degli avvenimenti fatto dall’Arbitro; Rilevato quindi che le conclusioni a cui è giunto il Giudice Sportivo, confortate dagli ulteriori elementi acquisiti dalla Procura Federale, debbono essere senz’altro condivise in quanto il comportamento dei tesserati del Marano Equo, non è mai sconfinato in gesti di violenza consumata e quindi le sanzioni adottate appaiono congrue ad eccezione di quella comminata al Sig. Mario Tocca che può essere ridimensionata come da dispositivo; DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’inibizione del massaggiatore Tocca Mario dal 31- 12-2013 al 30-09-2013 e confermando nel resto le decisioni impugnate. La tassa reclamo va restituita.
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