• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 12/09/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento della Procura Federale del 08.07.2013 a carico di:
1. GALLARATI Roberto e MARESCHI Giulio, per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 del CGS, avendo gli stessi, dopo che al genitore del calciatore – sig. Pietro Fauci – era stato sottoposto un modulo di tesseramento che prevedeva un vincolo biennale, indotto successivamente lo stesso a sottoscrivere un diverso modulo che prevedeva un ben più lungo vincolo decennale per il figlio minore Emanuele, senza informare espressamente di tale variazione né il genitore né il figlio;
2. ASD LA BIGLIA per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art 4 commi 1 e 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 12/09/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento della Procura Federale del 08.07.2013 a carico di:
1. GALLARATI Roberto e MARESCHI Giulio, per rispondere della violazione dell'art 1 comma 1 del CGS, avendo gli stessi, dopo che al genitore del calciatore – sig. Pietro Fauci – era stato sottoposto un modulo di tesseramento che prevedeva un vincolo biennale, indotto successivamente lo stesso a sottoscrivere un diverso modulo che prevedeva un ben più lungo vincolo decennale per il figlio minore Emanuele, senza informare espressamente di tale variazione né il genitore né il figlio;
2. ASD LA BIGLIA per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art 4 commi 1 e 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati
La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito;
- sentiti il Rappresentante della Procura e i deferiti rappresentati dal difensore costituitosi in giudizio; sentito il Presidente della ASD La Biglia Sig. Bruno Codispoti, esaminati gli atti e le memorie difensive depositate;
- preso atto che il rappresentante della Procura dopo la propria requisitoria ha chiesto di condannare i deferiti Gallarati Roberto e Mareschi Giulio a mesi due di inibizione per le violazioni contestate nell'atto di deferimento e la ASD La Biglia a € 500,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS;
- preso atto che i deferiti hanno chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto;
Osserva
dagli atti del giudizio, non emerge alcuna prova che i deferiti Gallarati e Mareschi abbiano indotto il signor Fauci alla sottoscrizione del modulo di tesseramento che prevedeva un vincolo decennale per il figlio Emanuele.
La mancanza di prova viene ulteriormente rafforzata dal fatto che con decisione n. 48 pubblicata sul Comunicato Ufficiale 17/D resa dalla Commissione tesseramenti in data 25.01.2013 è stato dichiarato valido il tesseramento di Emanuele Fauci, con il rigetto del reclamo proposto dai genitori esercenti la potestà Fauci Pietro e Mastrodomenico Diana, avente ad oggetto i medesimi fatti di cui all'atto di deferimento (induzione alla sottoscrizione del modulo di tesseramento che prevedeva un vincolo decennale per il figlio Emanuele).
PQM
La Commissione disciplinare Territoriale assolve i deferiti in ordine ai fatti ed alle violazioni di cui al deferimento.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente agli interessati il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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Comunicato Ufficiale N° 17 del 12/09/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento della Procura Federale del 08.07.2013 a carico di:
1. GALLARATI Roberto e MARESCHI Giulio, per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 del CGS, avendo gli stessi, dopo che al genitore del calciatore – sig. Pietro Fauci – era stato sottoposto un modulo di tesseramento che prevedeva un vincolo biennale, indotto successivamente lo stesso a sottoscrivere un diverso modulo che prevedeva un ben più lungo vincolo decennale per il figlio minore Emanuele, senza informare espressamente di tale variazione né il genitore né il figlio;
2. ASD LA BIGLIA per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art 4 commi 1 e 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati"