• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 18 del 19/09/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento della Procura Federale del 29.07.2013 a carico di:
VERCILLO Alessio, per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 del CGS in relazione all’Art. 22, commi 2 e 3 CGS, avendo partecipato a tre gare di campionato di calcio a 5 Serie D Girone A del CRL tenutesi in data 1.11.2012, 8.11.2012 e 15.11.2012 in posizione irregolare;
VACCA Giovanni, per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 del CGS in relazione all’Art. 61, comma 1, NOIF per avere consentito in qualità di dirigente accompagnatore dalla ASD Il Giardino Danzante di far partecipare il calciatore VERCILLO Alessio alle tre gara di cui sopra;
ASD IL GIARDINO DANZANTE per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 18 del 19/09/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento della Procura Federale del 29.07.2013 a carico di:
VERCILLO Alessio, per rispondere della violazione dell'art 1 comma 1 del CGS in relazione all'Art. 22, commi 2 e 3 CGS, avendo partecipato a tre gare di campionato di calcio a 5 Serie D Girone A del CRL tenutesi in data 1.11.2012, 8.11.2012 e 15.11.2012 in posizione irregolare;
VACCA Giovanni, per rispondere della violazione dell'art 1 comma 1 del CGS in relazione all'Art. 61, comma 1, NOIF per avere consentito in qualità di dirigente accompagnatore dalla ASD Il Giardino Danzante di far partecipare il calciatore VERCILLO Alessio alle tre gara di cui sopra;
ASD IL GIARDINO DANZANTE per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati
La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito;
- sentiti il Rappresentante della Procura e i deferiti ASD Il GIARDINO DANZANTE e VERCILLO Alessio; esaminati gli atti del giudizio;
- preso atto che il rappresentante della Procura dopo la propria requisitoria ha chiesto di condannare i deferiti VERCILLO Alessio, a 9 giornate di squalifica, VACCA Giovanni, a 9 mesi di inibizione e ASD IL GIARDINO DANZANTE a € 3.000,00 di ammenda e 3 punti di penalizzazione, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS;
preso atto che i deferiti hanno chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto in quanto il calciatore, VERCILLO Alessio, aveva scontato le due giornate di squalifica nella due gare immediatamente successive a quella tenutasi in data 12.10.2012 (MAZZO 80/ASD IL GIARDINO DANZANTE) e ciò in quanto dal modulo rilasciato a fine gara dall'arbitro risultava che il VERCILLO era stato espulso; i deferiti hanno altresì precisato che il calciatore ha giocato le tre partite di cui in epigrafe ritenendo in buona fede di aver scontato le due gare di squalifica, ritenendo che vi fosse stato un errore nel Comunicato Ufficiale n. 23 del 18.10.2012 e di averlo tenuto fermo successivamente;
Osserva
dagli atti del giudizio, emerge che dal modulo rilasciato dall'arbitro alla ASD IL GIARDINO DANZANTE al termine della partita tenutasi in data 12.10.2012 tra MAZZO 80 e l'ASD IL GIARDINO DANZANTE emerge chiaramente che tra gli espulsi viene inserito il nome del calciatore VERCILLO Alessio.
Emerge inoltre che nel CU n. 23 del 18.10.2012 il VERCILLO risulta squalificato per due gare senza essere annoverato tra gli espulsi dal campo in contrasto con quanto scritto nel rapporto dell'arbitro sopra menzionato.
Emerge infine che il VERCILLO non è stato impiegato nel due gare immediatamente successive a quella del 12.10.2012.
Dalle suddette circostanze si rileva che vi è stata una negligenza seppur lieve dei deferiti anche se peraltro indotta da quanto scritto nel modulo rilasciato dall'arbitro alla società.
Nella graduazione delle sanzioni si dovrà pertanto tenere conto della buona fede del comportamento dei deferiti.
PQM
La Commissione disciplinare Territoriale
COMMINA
a VERCILLO Alessio, ad una giornata di squalifica,
a VACCA Giovanni, a mesi uno di inibizione
alla ASD IL GIARDINO DANZANTE a € 150,00 di ammenda e 2 punti di penalizzazione, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente agli interessati il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 18 del 19/09/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento della Procura Federale del 29.07.2013 a carico di:
VERCILLO Alessio, per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 del CGS in relazione all’Art. 22, commi 2 e 3 CGS, avendo partecipato a tre gare di campionato di calcio a 5 Serie D Girone A del CRL tenutesi in data 1.11.2012, 8.11.2012 e 15.11.2012 in posizione irregolare;
VACCA Giovanni, per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 del CGS in relazione all’Art. 61, comma 1, NOIF per avere consentito in qualità di dirigente accompagnatore dalla ASD Il Giardino Danzante di far partecipare il calciatore VERCILLO Alessio alle tre gara di cui sopra;
ASD IL GIARDINO DANZANTE per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati"