COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 20/09/2013 Delibere della Commissione Disciplinare gara del 15/ 9/2013 CASTEGGIO – ATLETICA DEL PO
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 19 del 20/09/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
gara del 15/ 9/2013 CASTEGGIO – ATLETICA DEL PO
Dagli atti di gara risulta che al 25' del 2º tempo è stata ammonito il calciatore n. 2 ROBERTO LORENZ nato il 22/02/1999 della società ATLETICA DEL PO.
All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato alla gara con il nº 2 tuttavia NON RISULTA TESSERATO per la società in questione. Ciò anche a seguito di verifica effettuata presso l'Ufficio Tesseramento del CRL.
Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.
La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.
Visto l'articolo 17 co. 5 punto a del CGS.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare a carico della società ATLETICA DEL PO la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonché l'ammenda di € 30,00 per aver utilizzato un calciatore non tesserato.
b) di inibire fino al 02-10-2013 il Dirigente Responsabile della società ATLETICA DEL PO Signor SERPA GIUSEPPE per aver permesso l'accesso in campo a persona non tesserata.
c) Si da atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.