COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 11/09/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FORCONI MARCO E DELL’U.S. APPIGNANESE

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 11/09/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FORCONI MARCO E DELL’U.S. APPIGNANESE Con provvedimento del 13 giugno 2013 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • FORCONI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’U.S. Appignanese, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 19, comma 4, lett. b) stesso Codice, per inosservanza dei doveri di lealtà e correttezza sportiva, per il comportamento posto in essere nei confronti del sig. Cristian Cercaci, arbitro della gara Appignanese/Castelraimondo del 2 marzo 2013, valevole per il Campionato Provinciale “Giovanissimi”, in ambiente esterno al complesso sportivo ed a distanza di tre giorni dalla conclusione del ridetto incontro; • l’U.S. APPIGNANESE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per egli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del Cgs in conseguenza della condotta ascritta al proprio tesserato. Con nota del 5 agosto 2013 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, accertata preliminarmente l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e le parti deferite. All’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulle quali ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. A seguito di tali istanze, la Commissione ha adottato, dandone contestuale lettura, la seguente ORDINANZA “La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche, rilevato • che, all’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 Cgs; • che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visti - l’art. 23, comma 1, del Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; - l’art. 23, comma 2, del Cgs, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato - che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; - che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate: - Forconi Marco: sanzione base squalifica per tre giornate di gara, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a due; - U.S. Appignanese: sanzione base € 100,00 di ammenda, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, ad € 65,00 (sessantacinque/00); dispone l’applicazione delle seguente sanzioni: - FORCONI MARCO: squalifica per due giornate di gara; - U.S. APPIGNANESE: ammenda di € 65,00 (sessantacinque/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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