COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 11/09/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SCANSALEGNA LORENZO E DELL’U.S.D. FALCO ACQUALAGNA

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 11/09/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SCANSALEGNA LORENZO E DELL’U.S.D. FALCO ACQUALAGNA Con provvedimento dell’8 luglio 2013 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • SCANSALEGNA Lorenzo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’U.S.D. Falco Acqualagna, della violazione di cui all’art. 30 dello Statuto F.I.G.C. ed all’art. 15, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per aver proposto, in data 28 gennaio 2012, atto di denuncia-querela nei confronti del giocatore Federici Emanuele, tesserato per la S.S. Schieti A.S.D. senza avere preventivamente adito ed esaurito tutti i gradi previsti dalla Giustizia Federale; • l’U.S.D. FALCO ACQUALAGNA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per egli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del Cgs in relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato. Con nota del 5 agosto 2013 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, accertata preliminarmente l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e le parti deferite. Nel corso del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice di giustizia sportiva, sulle quali ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. A seguito di tali istanze, la Commissione ha adottato, dandone contestuale lettura, la seguente ORDINANZA “La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche, rilevato • che, nel corso del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 del Cgs; • che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visti - l’art. 23, comma 1, del Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; - l’art. 23, comma 2, del Cgs, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; - l’art. 24 del Cgs secondo il quale in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa, ed estendere tale riduzione anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva; rilevato - che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; - che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate: - SCANSALEGNA Lorenzo: sanzione base mesi sei di squalifica, diminuita, in applicazione degli artt. 23 e 24 del Cgs, a mesi uno; - U.S.D. FALCO ACQUALAGNA: sanzione base € 1.000,00 di ammenda, diminuita, in applicazione degli artt. 23 e 24 del Cgs, all’ammonizione; dispone l’applicazione delle seguente sanzioni: - SCANSALEGNA Lorenzo: mesi uno di squalifica; - U.S.D. FALCO ACQUALAGNA: ammonizione. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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