COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 11/09/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. VERDECCHIA STELIO E CETERONI STEFANO E DELL’U.S. PINTURETTA FALCOR

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 11/09/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. VERDECCHIA STELIO E CETERONI STEFANO E DELL’U.S. PINTURETTA FALCOR Con provvedimento del 21 maggio 2013 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • VERDECCHIA Stelio, all’epoca dei fatti Presidente dell’U.S. Pinturetta Falcor, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione all’art. 21 del Cgs, rendendosi responsabile di violenza fisica ed indebita presenza nell’area degli spogliatoi, nonostante fosse sottoposto a sanzione del Giudice sportivo, con inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del Cgs fino al 31 gennaio 2014, per condotta gravemente violenta, al termine della gara del Campionato di Seconda Categoria, Pinturetta Falcor/Aries Trodica; infatti, sebbene inibito, il 12 febbraio 2013, all’interno dello spazio antistante gli spogliatoi del campo di Porto Sant’Elpidio, interveniva nel corso di un’animata discussione sorta tra tesserati delle due società anzidette, colpendo con un pugno al volto il Presidente dell’Aries Trodica, sig. Severino Lombardelli; • CETERONI Stefano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’U.S. Pinturetta Falcor, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, di cui all’art. 1, comma 1, del Cgs, in relazione all’art. 12, comma 5, dello stesso codice, avendo determinato, con il proprio comportamento gravemente antisportivo, l’insorgere di un’animata discussione con alcuni tifosi presenti allo stadio, con conseguente coinvolgimento di altri tesserati e conclusasi con un gesto di violenza fisica posto in essere dal proprio Presidente nei confronti del Presidente della squadra avversaria; • l’U.S. PINTURETTA FALCOR, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4, commi 1 e 2, e 12, comma 5, del Cgs, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva con riferimento alle condotte, rispettivamente, del proprio Presidente e del proprio calciatore. Con nota del 5 agosto 2013 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, accertata preliminarmente l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e tutti i deferiti. Nel corso del dibattimento i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulle quali ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. A seguito di tali istanze, la Commissione ha adottato, dandone contestuale lettura, la seguente ORDINANZA “La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche, rilevato - che, nel corso del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Cgs; - che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visti - l’art. 23, primo comma, del Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; - l’art. 23, secondo comma, del Cgs, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato - che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; - che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate: - VERDECCHIA Stelio: sanzione base anni uno di inibizione, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a mesi otto; - CETERONI Stefano: sanzione base squalifica per tre giornate di gara, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a due giornate di gara; - U.S. PINTURETTA FALCOR: sanzione base € 500,00 di ammenda, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, ad € 340,00 (trecentoquaranta/00); dispone l’applicazione delle seguente sanzioni: - VERDECCHIA Stelio: mesi otto di inibizione (da scontarsi, a seguire, alla scadenza della precedente sanzione come sopra riportata); - CETERONI Stefano: squalifica per due giornate di gara; - U.S. PINTURETTA FALCOR: ammenda di € 340,00 (trecentoquaranta/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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