COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 10.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 31/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. MICHELE CALANNA (calciatore A.S.D. CALCIO VALVERDE all’epoca dei fatti) A.S.D. CALCIO VALVERDE (oggi A.S.D. Aci S.Antonio Calcio).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 10.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 31/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. MICHELE CALANNA (calciatore A.S.D. CALCIO VALVERDE all’epoca dei fatti) A.S.D. CALCIO VALVERDE (oggi A.S.D. Aci S.Antonio Calcio). La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota 8341/200 pf12-13/GR/mg del 19/06/2013, il Sig. Michele Calanna (calciatore dell’A.S.D. Valverde all’epoca dei fatti) per la violazione dell’art.1 commi 1 e 3 del C.G.S. e dell’art.92 delle N.O.I.F., nonché la A.S.D. Valverde (oggi A.S.D. Aci S.Antonio Calcio) ai sensi dell’art.4 comma 2 C.G.S. All'udienza dibattimentale il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della squalifica per 8 mesi a carico del Sig. Michele Calanna, nonché l’ammenda di € 50,00 a carico della Società, pena mitigata, pur nella sua applicazione codicistica, avendo la società introdotto con la sua denuncia il procedimento in essere. Nessuno si è presentato per le parti deferite che neppure hanno fatto pervenire memorie o documenti a discolpa. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue: risulta inequivocabilmente che il Sig. Michele Calanna ha violato l’art.92 delle N.O.I.F., in quanto, venendo meno ai doveri spettanti ai tesserati, non ha rispettato le prescrizioni della Società di appartenenza all’epoca dei fatti, omettendo di presentarsi alle convocazioni formali regolarmente inviategli. Inoltre, il Sig. Calanna, sebbene formalmente convocato per ben tre volte dagli Organi della Giustizia sportiva, non si è mai presentato e nell’ultima delle convocazioni neppure ha fornito giustificazioni di sorta, così incorrendo nelle altre violazioni contestategli in deferimento. Apparendo provate le responsabilità del calciatore deferito, ne derivano a suo carico le sanzioni di cui in dispositivo. Non consequenziale appare invece la contestata responsabilità oggettiva della Società A.S.D. Valverde (oggi A.S.D. Aci S.Antonio Calcio), con riferimento alle violazioni qui accertate a carico del calciatore Sig. Calanna. Va infatti tenuta in debito conto la circostanza che è stata la stessa società deferita ad avere segnalato il comportamento non regolamentare subìto ad opera del proprio calciatore (ex art.92 N.O.I.F.), avendone ricevuto un danno, e va, inoltre, evidenziato che il Sig. Calanna ha ritualmente ricevuto le convocazioni dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva trasmessegli direttamente al proprio domicilio, in ordine alle quali ha dapprima ritenuto di giustificare l’impedimento a presentarsi (due volte), per poi sottrarsi definitivamente al dovere di comparizione, nell’ultima occasione, senza addurre alcuna giustificazione. Secondo C.G.F. - C.U. 12/C 4/11/2002, Luciano - “l’Organo giudicante non perde ogni potere di graduazione della pena dovendosi automaticamente trasporre, nei confronti della società oggettivamente responsabile, il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell’operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell’evento, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato”. Appare, infatti, che la Società, già danneggiata nel potenziale atletico a causa del comportamento omissivo del proprio tesserato, non disponendo di poteri coercitivi nei confronti di quest’ultimo, regolarmente avvisato a domicilio dall’inquirente, in alcun modo avrebbe potuto concretamente influire sulla condotta del predetto, rimanendo esclusa da ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell’evento. Dalle superiori considerazioni consegue valido il criterio secondo il quale “la sanzione relativa alla responsabilità oggettiva della società calcistica non deve essere applicata in maniera acritica e meccanica, bensì sulla base di criteri di equità e di gradualità, tali da evitare risultati abnormi e non conformi a giustizia” (T.N.A.S., Lodo 20/01/2012 Benevento Calcio/F.I.G.C.). E appunto abnorme risulterebbe, per le ragioni di fatto sopra esposte, sanzionare la Società denunciante, apparsa in primo luogo danneggiata e poi estranea alle successive determinazioni omissive del Sig. Calanna. Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, sia pure nei limiti di cui appresso. P. Q. M. La Commissione Disciplinare Territoriale, dispone applicarsi la sanzione della squalifica per mesi tre a carico del calciatore Sig. Michele Calanna. Proscioglie da ogni addebito la A.S.D. Valverde (oggi A.S.D. Aci S.Antonio Calcio). La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt., 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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