COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 10.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 43/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Brunetto Gaetano (A.E. sezione A.I.A. Barcellona Pozzo di Gotto) Gara: Città di Oliveri/OR.SA. P.G. del 15/02/2013 C5 femminile

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 10.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 43/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Brunetto Gaetano (A.E. sezione A.I.A. Barcellona Pozzo di Gotto) Gara: Città di Oliveri/OR.SA. P.G. del 15/02/2013 C5 femminile La Procura Federale, con nota 0166/864 pf 11-12/GT/dl del 08/07/2013 ha deferito il Sig. Brunetto Gaetano, arbitro della Sez. A.I.A. di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ex art. 1, comma 1, C.G.S., per avere dapprima spintonato, durante lo svolgimento di un incontro dallo stesso diretto, la calciatrice Saccomanno Santina e, quindi, reagito ad uno schiaffo subito da quest’ultima, colpendola con un violento calcio all’addome, determinandone un conseguente trauma addominale; pronunciando infine ad alta voce ed in modo da essere sentito da altro soggetto tesserato espressione offensiva. All’udienza del 10.09.2013 è comparso il Sig. Brunetto Gaetano il quale, preliminarmente alla chiusura della fase dibattimentale, ha chiesto di definire il procedimento a suo carico ai sensi dell’articolo 23 C.G.S., come da ordinanza che segue: Ordinanza: La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che prima del termine del dibattimento il Sig. Brunetto Gaetano ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’articolo 23 C.G.S. individuata nella pena base di anni uno di sospensione; Visto l’art.23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1) possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’articolo 23 comma 2) C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al Sig Brunetto Gaetano, A.E. Sezione A.I.A di Barcellona P.G., la sanzione di mesi otto di sospensione. Il presente provvedimento viene comunicato alla parte deferita, alla Procura Federale, al C.R.A., e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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