COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 10.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°3/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Dominus Peloro Presidente all’epoca dei fatti Sig.Sisti Antonio N°9 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3° categoria 2011/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 10.09.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°3/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Dominus Peloro
Presidente all’epoca dei fatti Sig.Sisti Antonio
N°9 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 3° categoria 2011/2012.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
Con nota del 12/06/2013 prot. 11.1437 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale è intervenuta la società nella persona del suo rappresentante legale, che ha insisto nella memoria già prodotta in atti, evidenziando di avere fatto pervenire i certificati medici relativi ai calciatori Strano Mario e Cutugno Salvatore, ma di non potere fornire gli altri mancanti avendo i calciatori interessati interrotto i rapporti con la A.S.D. Dominus Peloro.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei rimanenti calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti calciatori Strano Mario e Cutugno Salvatore e applica:
l’ammenda di € 280,00 (duecentoottanta/00 a carico della società A.S.D. Dominus Peloro (€ 40,00 x n.7 calciatori);
l’inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Sisti Antonio;
l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bertano Sergio, Borgia Stellario, De Luna Danilo, Di Pietro Antonino, Foti Giovanni, Giacobbe Giovanni, Mamone Antonino, tutti tesserati per la società’ A.S.D. Dominus Peloro all’epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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