COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 17.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.98/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Amico Calogero Camillo (Vice Delegato Delegazione prov.le Caltanissetta)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 17.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.98/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Amico Calogero Camillo (Vice Delegato Delegazione prov.le Caltanissetta) La Procura Federale con nota 673/924 pf12-13 GR/mg del 6 agosto 2013, ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Amico Calogero Camillo, Vice Delegato della Delegazione provinciale di Caltanissetta all’epoca dei fatti per essere entrato, benchè non autorizzato, durante l’intervallo della gara Atletico Caltanissetta – Accademia Empedoclina del 17/2/2013 (prima categoria), negli spogliatoi, profferendo frasi ingiuriose e commenti tecnici nei confronti dell’arbitro, commenti poi ripetuti anche in tribuna al padre dell’arbitro, integrando così la violazione dell’art.1 comma 1 C.G.S. e dei principi di probità, lealtà e correttezza dell’ordinamento sportivo ivi contenuti. All’udienza del 17/09/2013 è comparso il sig. Amico Calogero Camillo il quale preliminarmente all’apertura del dibattimento ha chiesto di definire il procedimento a suo carico ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. come da ordinanza che segue: Ordinanza La Commissione Disciplinare Territoriale; - rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Amico Calogero Camillo ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.; - individuata la pena base nella sanzione di mesi nove di inibizione, diminuita ai sensi dell’art.23 C.G.S. a mesi sei di inibizione, ulteriormente diminuita a mesi tre di inibizione ai sensi dell’art.24 C.G.S.; - considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; - visto l’art.23 comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art.1 comma 1) possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta indicandone la specie e la misura; - visto l’art.24 C.G.S. che prevede, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione dei soggetti deferiti, che l’Organo giudicante può ridurre ulteriormente, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale; ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendo l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Amico Calogero Camillo la sanzione come da dispositivo. Dichiara la chiusura del dibattimento. Poiché dall’esame degli atti risulta accertato che l’arbitro, in occasione della direzione della gara in questione, si è fatto accompagnare dal proprio padre, presente peraltro sugli spalti e anch’esso associato all’A.I.A.; Considerato che quanto accertato potrebbe determinare una violazione alle normative interne all’A.I.A. da parte di entrambi i soggetti, per la qualcosa si deve disporre la trasmissione degli atti alla Procura Arbitrale per quanto di sua competenza. P.Q.M. Dispone applicarsi a carico del Sig. Amico Calogero Camillo la inibizione di mesi tre ai sensi dell’art .19 punto 1 lett. h) C.G.S. Dispone trasmettersi copia degli atti e del presente provvedimento alla Procura Arbitrale per quanto di competenza. La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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