COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 17 del 19.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 42 / P – Stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento effettuato, nel corso della stagione sportiva 2012/2013, dalla Procura Federale nei confronti del calciatore James Anthony De La Cruz, tesserato per l’U.S. Sales A.S.D., al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S.. In conseguenza di tale violazione viene deferita anche la Società di appartenenza del calciatore, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, c. 2, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 17 del 19.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 42 / P – Stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento effettuato, nel corso della stagione sportiva 2012/2013, dalla Procura Federale nei confronti del calciatore James Anthony De La Cruz, tesserato per l’U.S. Sales A.S.D., al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S.. In conseguenza di tale violazione viene deferita anche la Società di appartenenza del calciatore, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, c. 2, del C.G.S.. Con provvedimento assunto in data 26 luglio c.a., questa Commissione ha deciso sul deferimento della Procura Federale indicato in epigrafe pronunciandosi, ai sensi dell’art. 23 del C.G.S., unicamente nei confronti della Società U.S. Sales A.S.D.. Con il medesimo provvedimento ha rinviato alla data odierna l’esame della posizione del calciatore, stralciata per una questione inerente la notifica degli atti. Di ciò veniva data notizia sul C.U. n. 8 pubblicato in data 8 agosto u.s.. All’odierno dibattimento è presente il rappresentante della Procura Federale, Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. Il calciatore, nei cui confronti si procede, è assente. Si precisa a tal fine che la notifica dell’atto di deferimento e della convocazione innanzi questa Commissione, è avvenuta a seguito del compiersi del termine di giacenza, presso il competente Ufficio postale, della relativa raccomandata. Esposti sinteticamente i fatti, peraltro già descritti nel precedente provvedimento, si dà luogo al dibattimento in apertura del quale il rappresentante della Procura Federale chiede la conferma dell’atto di incolpazione, rilevando che, in sede istruttoria, il calciatore Anthony De La Cruz ha ammesso quanto addebitatogli pur tentando di attenuare la gravità del comportamento tenuto, con il sostenere che il suo è stato un gesto istintivo posto in essere senza aver avuto alcun intento di recare nocumento all’avversario. Chiede che nei confronti del calciatore venga applicata la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate di gara. La Commissione, riunita in camera di consiglio. - constatata l’assenza di ogni attività difensiva; - accertato che dalle risultanze dell’attività istruttoria, ed in particolare dalla dichiarazione confessoria resa dal calciatore, emerge il comportamento violento tenuto dal calciatore; ritiene il deferimento meritevole di accoglimento. P.Q.M. infligge al calciatore De La Cruz Anthony, la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate, ovvero nella misura minima prevista dall’art. 19, c. 4, lettera b) del C.G.S..
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