COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 17 del 19.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 01 / P – stagione Sportiva 2013/2014. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: -Roggi Luca, Presidente all’epoca dei fatti dell’A.C. Sansovino s.r.l. per rispondere della violazione dell’art. 1, c. 1 e dell’art. 8, commi 9, 10 e 15 del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F; -La Società A.C. Sansovino s.r.l. per la responsabilità diretta prevista dall’art. 4, c. 1, del medesimo Codice.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 17 del 19.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 01 / P – stagione Sportiva 2013/2014. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: -Roggi Luca, Presidente all’epoca dei fatti dell’A.C. Sansovino s.r.l. per rispondere della violazione dell’art. 1, c. 1 e dell’art. 8, commi 9, 10 e 15 del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F; -La Società A.C. Sansovino s.r.l. per la responsabilità diretta prevista dall’art. 4, c. 1, del medesimo Codice. L’atto con il quale un calciatore dell’A.C. Sansovino ha contestato il mancato adempimento parziale, da parte di detta Società, dell’accordo economico relativo alla stagione 2011/2012 tra essi stipulato, è stata accolto dalla Commissione Accordi Economici della F.I.G.C., la quale ha condannato l’A.C. Sansovino a corrispondere al calciatore la somma di € 3.300,00. La decisione, recante il numero 79/C.A.E. 2012 – 2013, è stata comunicata alla Società con raccomandata in data 20.02.2013 che, restituita al mittente per compiuta giacenza in data 26.03.2013, è divenuta definitiva per mancata impugnazione. Il C.R. Toscana, ha quindi richiesto alla Società A. C. Sansovino, con nota in data 8 marzo 2013, il rilascio della copia della liberatoria controfirmata dal calciatore conseguente alla decisione della C.A.E., assegnando per l’adempimento il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione della C.A.E.. La richiesta è rimasta senza esito per cui il medesimo Comitato ha provveduto a segnalare la violazione dell’art. 90, art. 11/ 3, delle N.O.I.F., commessa dall’A.C. Sansovino, alla Procura Federale la quale, constatata la fondatezza della segnalazione, ha disposto il deferimento in esame. Eseguite le prescritte convocazioni si dà atto che nessuno dei due soggetti deferiti è presente. La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, il quale. in avvio di procedimento. chiede che il deferimento venga confermato emergendo la violazione, in modo certo, dalla documentazione trasmessa dal C.R.T.. Chiede quindi che vengano inflitte le sanzioni previste dagli artt. 18 e 19 del C.G.S., che così quantifica. -al Signor Luca Roggi, l’inibizione per mesi 3 (tre); -alla Società A.C. Sansovino, la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonché la sanzione pecuniaria dell’ammenda che indica in € 500,00 (cinquecento). Esaurita la fase dibattimentale e rilevato che non è stata posta in essere alcuna attività difensiva, questa la decisione della C.D.. L’art. 94-ter, comma 11, N.O.I.F., dopo aver precisato i limiti entro i quali le componenti della L.N.D. possono stipulare accordi di carattere economico, prevede testualmente che “Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L. N. D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello. Decorso inutilmente i termini previsti si applica la sanzione di cui all’art. 7, comma 6 bis (dal 1 luglio 2007: art. 8, comma 9, C.G.S.- n.d.r.) del Codice di Giustizia Sportiva, eccezion fatta per le società di Calcio a 5 alle quali si applicano le disposizioni seguenti………….”. L’art. 8, comma 9, C.G.S. a sua volta dispone che “Il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti (LND) o dalla Commissione Vertenze Economiche comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica”. Le norme federali sopra richiamate impongono quindi alle Società inadempienti di procedere al pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione definitiva, indicando anche la natura della sanzione (penalizzazione in classifica) da graduare a seconda della gravità del caso, che si cumula con quelle di cui all’art. 18 del C.G.S.. C.U. N. 17 del 19/09/2013 – pag. 646 Nel caso di specie la comunicazione della decisione emessa in data 20.02.2013, effettuata a mezzo raccomandata postale, è stata restituita per compiuta giacenza in data 26.03.2013, ovvero dopo il compimento del trentesimo giorno dal deposito, per cui la raccomandata è da ritenersi eseguita, divenendo in tal modo la decisione della C.A.E. definitiva in data 26.03.2013. Il deferimento è quindi del tutto fondato e da accogliere dovendo il giudicante unicamente graduare la sanzione in proporzione alla gravità del caso. P.Q.M. la C.D., in accoglimento del deferimento, infligge: -al Signor Roggi Luigi, all’epoca dei fatti Presidente della Società, la sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre); -alla Società A.C. Sansovino la penalizzazione di un punto da scontarsi nel corso della presente stagione ed, inoltre, la sanzione dell’ammenda nell’ammontare di € 500,00 (cinquecento).
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