COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 17 del 19.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 02 / P – stagione Sportiva 2013 / 2014. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: -Roggi Luca, Presidente all’epoca dei fatti dell’A.C. Sansovino s.r.l. per rispondere della violazione dell’art. 1, c. 1, e dell’art. 8, commi 9 e 15, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F; -La Società A.C. Sansovino s.r.l. per la responsabilità diretta prevista dall’art. 4, c. 1, del medesimo Codice.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 17 del 19.09.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
02 / P – stagione Sportiva 2013 / 2014.
Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
-Roggi Luca, Presidente all’epoca dei fatti dell’A.C. Sansovino s.r.l. per rispondere della
violazione dell’art. 1, c. 1, e dell’art. 8, commi 9 e 15, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter,
comma 13, delle N.O.I.F;
-La Società A.C. Sansovino s.r.l. per la responsabilità diretta prevista dall’art. 4, c. 1, del
medesimo Codice.
Il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. ha condannato, con delibera 75/23 assunta in data 9.5.2013, la
Società A.C. Sansovino a corrispondere all’ Allenatore, da essa Società tesserato per la Stagione
sportiva 2011/2012, il premio di tesseramento pattuito tra i medesimi ma non corrisposto.
Della decisione veniva data regolare e tempestiva comunicazione alle parti.
Divenuto definitivo il provvedimento per mancata impugnazione nei termini, il C.R.T., ha accertato il
mancato adempimento da parte della Società soccombente e quindi trasmesso gli atti alla Procura
Federale che ha disposto il deferimento in esame.
Esperite le formalità di rito si dà atto che nessuno dei soggetti deferiti è presente.
La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto Avvocato Marco Stefanini, il quale, intervenendo,
afferma che il deferimento è fondato “per tabulas”, ovvero su prove documentali quali quelle
trasmesse dal C.R.T. in uno con la segnalazione dell’avvenuto inadempimento.
Chiede l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- al Signor Luca Roggi, l’inibizione per mesi 3 (tre);
-alla Società A.C. Sansovino, la penalizzazione di un punto da applicarsi alla classifica del presente
campionato, nonché l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).
Esaurita la fase dibattimentale la C.D., rilevato che non è stata posta in essere alcuna attività
difensiva, così decide.
L’art. 94-ter, comma 11, N.O.I.F., dopo aver precisato i limiti entro i quali le componenti della L.N.D.
possono stipulare accordi di carattere economico, prevede testualmente che “Le decisioni della
Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi alla Commissione
Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata
impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, il pagamento delle somme accertate dalla
Commissione Accordi Economici della L. N. D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla
comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, le
somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione
dell’Organo di Appello.
Decorso inutilmente i termini previsti si applica la sanzione di cui all’art. 7, comma 6 bis (dal 1 luglio
2007: art. 8, comma 9, C.G.S.- n.d.r.) del Codice di Giustizia Sportiva, eccezion fatta per le società
di Calcio a 5 alle quali si applicano le disposizioni seguenti………….”.
L’art. 8, comma 9, C.G.S. dispone che “Il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter,
comma 11, N.O.I.F., delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della Lega
Nazionale Dilettanti (LND) o dalla Commissione Vertenze Economiche comporta l’applicazione, a
carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica”.
Le norme federali sopra richiamate impongono quindi alle Società di procedere al pagamento delle
somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. entro trenta giorni dalla
comunicazione della decisione, ed indicano anche la natura della sanzione (penalizzazione in
classifica) da graduare a seconda della gravità del caso.
Nel caso di specie la comunicazione della decisione emessa in data 20.02.2013, effettuata a mezzo
raccomandata postale, è stata restituita per compiuta giacenza in data 26.03.2013, ovvero dopo il
compimento del trentesimo giorno dal deposito, per cui la notifica è data per eseguita.
Il deferimento è quindi del tutto fondato e da accogliere dovendo il giudicante unicamente graduare
la sanzione.
P.Q.M.
la C.D.T.T., in accoglimento del deferimento, infligge:
-al Signor Roggi Luigi, all’epoca dei fatti Presidente della Società, l’inibizione per mesi 3 (tre);
-alla Società A.C. Sansovino, sia la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella
presente stagione, sia l’ammenda nell’ammontare di € 500,00 (cinquecento).
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