COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 17 del 19.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI 04 Stagione Sportiva 2013/2014 Reclamo Presentato Da S.P.D. Audax Rufina Avverso La Decisione Del G.S. Provinciale Di Firenze Che Ha Squalificato Il Calciatore Boninsegni Tommaso Fino Al 3.12.2013 (C.U. N. 4 Del 2.8.2013)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 17 del 19.09.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO GIOVANISSIMI
04 Stagione Sportiva 2013/2014 Reclamo Presentato Da S.P.D. Audax Rufina Avverso La
Decisione Del G.S. Provinciale Di Firenze Che Ha Squalificato Il Calciatore Boninsegni
Tommaso Fino Al 3.12.2013
(C.U. N. 4 Del 2.8.2013)
Il Giudice Sportivo comminava la sanzione in epigrafe al calciatore Boninsegni Tommaso poiché, a
seguito di provvedimento disciplinare assunto dal DG nei confronti di un proprio compagno di
squadra, si avvicinava all'arbitro con fare minaccioso appoggiando una mano sul petto del D.G. e
proferendo nel contempo frase irriguardosa nei confronti del medesimo. Alla notifica del
provvedimento di espulsione teneva ancora una volta contegno irriguardoso nei confronti del DG
applaudendolo ironicamente per circa dieci secondi e nel contempo urlava frasi offensive verso il
medesimo Arbitro. Veniva accompagnato negli spogliatoi e mentre usciva dal terreno di gioco
reiterava la condotta offensiva ed irriguardosa nei confronti del DG. Sanzione aggravata in quanto
facente funzione di capitano.
Con il reclamo proposto la società, pur apprezzabilmente riconoscendo l'accaduto, chiede una
mitigazione della sanzione.
Conclude con la richiesta di audizione personale.
All'odierna udienza il delegato della società, al quale viene letto il supplemento di rapporto reso dal
DG, insiste per la riduzione della sanzione, evidenziando come il calciatore non abbia appoggiato le
mani sul petto del direttore di gara, avendolo solo sfiorato.
Afferma non aver percepito nulla di irriguardoso.
Il DG, con supplemento di rapporto, conferma gli atti di gara.
Il reclamo non merita accoglimento.
La società non porta oggettivi e concreti elementi a difesa del calciatore.
Invero, dal rapporto di gara emerge chiaramente la dinamica dei fatti, le frasi proferite e chiaramente
il gesto di appoggiare le mani sul petto dell'arbitro.
La durata di quanto addebitato, la reiterazione, la platealità del comportamento del Boninsegni, la
funzione di capitano rivestita al momento dell'accaduto, non lasciano assolutamente intravedere
alcun margine di riduzione della squalifica comminata.
P.Q.M.
la Commissione respinge il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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