COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 del 24.09.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’U.S.D. Gravis (Campionato Promozione) in merito alla squalifica per 3 giornate inflitta al calciatore FASAN Martino (in C.U. n° 23 del 12.09.2013).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 28 del 24.09.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO dell’U.S.D. Gravis (Campionato Promozione) in merito alla squalifica per 3 giornate
inflitta al calciatore FASAN Martino (in C.U. n° 23 del 12.09.2013).
Con tempestivo reclamo l’U.S.D. Gravis ha impugnato il provvedimento pubblicato in C.U. n° 23 dd
12.09.2013, con cui il G.S.T. ha squalificato per tre giornate di gara il calciatore FASAN Martino “Perché
dopo essere stato espulso al 12’ del secondo tempo per aver reagito nei confronti di un avversario,
proferiva frase ingiuriosa nei confronti degli ufficiali di gara nel mentre abbandonava il campo”.
La reclamante, dopo aver fatto richiesta e aver preso visione dei documenti ufficiali di gara, sostiene che
ci sia stata una “incomprensione” tra la terna arbitrale e il calciatore, che –nella sua versione- dopo
esser stato espulso, avrebbe abbandonato il terreno di gioco senza proferire alcuna parola nei confronti
del direttore di gara, avendo al contrario rivolto a voce alta riflessioni contro sé stesso per l’accaduto.
Esaminati gli atti la C.D.T. – FVG osserva quanto segue:
Preliminarmente va ribadito il valore di fede privilegiata che nell’ordinamento sportivo ha quanto
descritto nel rapporto degli Ufficiali di Gara.
La tesi difensiva è incompatibile con il rapporto redatto dall’Assistente di Gara, il quale ha riportato che
la frase proferita dal calciatore era direttamente e propriamente rivolta all’assistente di gara e conteneva
espressioni ingiuriose nei confronti della terna arbitrale.
Peraltro, data la squalifica automatica minima per una giornata in caso di espulsione (cfr. art. 19/10
C.G.S.), la successiva condotta del calciatore (autonoma rispetto a quella che ha procurato l’espulsione)
rientra perfettamente nella fattispecie di cui all’art. 19/4 lett. a), C.G.S.: Ai calciatori responsabili delle
infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di
circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso
di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti
degli ufficiali di gara.
La C.D.T. non ha discrezionalità per modulare la sanzione al di sotto di quei parametri minimi imposti
dal Codice di Giustizia Sportiva.
P.Q.M.La C.D.T. – FVG rigetta il reclamo e dispone per l’addebito della tassa relativa.
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