COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 26/09/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società FCD MAREK Camp. 2° categoria Gir. Q Gara del 08.09.2013 tra FCD Enotria / FCD Marek C.U. n. 8 della delegazione di Milano datato 12.09.2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 26/09/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società FCD MAREK Camp. 2° categoria Gir. Q Gara del 08.09.2013 tra FCD Enotria / FCD Marek C.U. n. 8 della delegazione di Milano datato 12.09.2013. La società FCD MAREK ha proposto reclamo avverso la decisione del GS con la quale ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3, la squalifica il giocatore PAVLOV IVAYLO IVANOV fino al 31.12.2014, nonché l’ammenda di Euro 800,00, lamentando che le sanzioni comminate sarebbero eccessive rispetto ai fatti così come accaduti e che in particolare non vi erano gli estremi per la sospensione della gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini. La decisione del GS deve ritenersi corretta. Emerge con tutta chiarezza dal referto arbitrale – fonte primaria e privilegiata di prova – la gravità dei fatti dei quali si è reso protagonista il giocatore della società reclamante, PAVLOV IVAYLO IVANOV, il quale colpiva un avversario con una violenta gomitata allo sterno ed alla notifica del provvedimento di espulsione sputava in pieno volto l’arbitro. A seguito del comportamento di detto giocatore, il direttore di gara non era più infatti nelle condizioni di proseguire la competizione e per di più notando il clima teso che si era creato in tribuna decideva, correttamente, di proseguire la partita al solo fine di evitare il peggiorare della situazione creatasi. Ne consegue pertanto che il reclamo non può trovare accoglimento e la decisione impugnata merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa se non ancora versata.
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