• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 24.09.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°29/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Pro Tonnarella
Sig. Zumbo Domenico (Presidente all’epoca dei fatti)
N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 3^ categoria 2011/2012.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 24.09.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°29/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Pro Tonnarella
Sig. Zumbo Domenico (Presidente all’epoca dei fatti)
N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 3^ categoria 2011/2012.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
Con nota del 21/06/2013 prot. 11.1480 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma la società A.S.D. Pro Tonnarella ha fatto pervenire memorie difensive con la quale richiede l’applicazione della misura minima sia in termini di sanzione economica che in termini di squalifiche, attribuendo l’irregolarità contestata ad una semplice dimenticanza, senza tuttavia allegare la certificazione mancante (certificati medici) dei calciatori deferiti.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva pertanto che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
l’ammenda di € 120,00 (centoventi/00) a carico della A.S.D. Pro Tonnarella (€ 40,00 x 3 calciatori);
l’inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Zumbo Domenico;
l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Benenati Federico, Foti Davide, Santangelo Dario Gianfranco, tutti tesserati per la società’ A.S.D. Pro Tonnarella all’epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 24.09.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°29/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Pro Tonnarella
Sig. Zumbo Domenico (Presidente all’epoca dei fatti)
N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 3^ categoria 2011/2012.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)"