• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 24.09.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°22/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.C.D.R. Raccuja
Sig. Palazzolo Nunziato (Presidente all’epoca dei fatti)
N°10 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 3^ categoria 2011/2012.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 24.09.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°22/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.C.D.R. Raccuja
Sig. Palazzolo Nunziato (Presidente all’epoca dei fatti)
N°10 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 3^ categoria 2011/2012.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
Con nota del 21/06/2013 prot. 11.1473 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire copie dei certificati medici dei calciatori Adornetto Antonio, Adornetto Marco, Cipriano Antonio, Germana Bozza Antonino, Lena Massimo, Pancaldo Francesco, Salpietro Daniele. Nulla è stato opposto a difesa degli altri calciatori deferiti.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva pertanto che dall'esame della documentazione acquisita in atti emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva di tre dei calciatori deferiti. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti dei calciatori Adornetto Antonio, Adornetto Marco, Cipriano Antonio, Germana Bozza Antonino, Lena Massimo, Pancaldo Francesco, Salpietro Daniele e applica:
l’ammenda di € 120,00 (centoventi/00) a carico della A.C.D.R. Raccuja (€ 40,00 x 3 calciatori);
l’inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Palazzolo Nunziato;
l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Cappadona Antonino, La Mancusa Carmelo Gabriel, Martello Ivan, tutti tesserati per la società’ A.C.D.R. Raccuja dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 24.09.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°22/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.C.D.R. Raccuja
Sig. Palazzolo Nunziato (Presidente all’epoca dei fatti)
N°10 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 3^ categoria 2011/2012.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)"