DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°9 del 05/09/2013 Delibera del Giudice Sportivo ISOLA LIRI S.R.L. – TERRACINA CALCIO 1925 ARL Il Giudice Sportivo:
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°9 del 05/09/2013
Delibera del Giudice Sportivo
ISOLA LIRI S.R.L. - TERRACINA CALCIO 1925 ARL Il Giudice Sportivo:
- letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dal TERRACINA CALCIO 1925 S.S.D. a r.l., con il quale si chiede sia inflitta alla A.C. ISOLA LIRI S.r.l. la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del C.G.S., per avere detta società violato, sin dall'inizio della gara, la norma sull'impiego dei calciatori "giovani";
- rilevato che dalla distinta di gara ufficiale della A.C. ISOLA LIRI S.r.l. risultano schierati nella formazione iniziale, ai fini che qui rilevano, esclusivamente: " 1 calciatore nato dopo il 1º gennaio 1993, il n. 11 Jukic Andrea (classe '93) " 1 calciatore nato dopo il 1º gennaio 1994, il n. 8 De Luca Fabrizio (classe '94); " 1 calciatore nato dopo il 1º gennaio 1995, il n. 4 Zeppa Mirko (classe '96);
- rilevato che il C.U. n. 1 del Dipartimento Interregionale, pubblicato il 1 luglio 2013 per la stagione sportiva 2013/2014, alla lettera c) prevede l'obbligo d'impiegare, per l'intera durata della gara, almeno due calciatori nati dal 1º gennaio 1994
P.Q.M.
Delibera:
di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla A.C. ISOLA LIRI S.r.l. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.