LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 20132014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 20 agosto 2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TIM CUP Il Giudice Sportivo
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 20132014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 20 agosto 2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TIM CUP
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del terzo turno eliminatorio sostenitori
delle Società Palermo e Reggina hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3
CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di
vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che noi confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.