LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 20132014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 DEL 17 settembre 2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice Sportivo
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 20132014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 42 DEL 17 settembre 2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Il Giudice Sportivo
Obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato “secondo anello verde” privo
di spettatori ed ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere alcuni suoi
sostenitori, collocati nel settore dello stadio “secondo anello della curva nord” , rivolto a due
calciatori della squadra avversaria , al 15° del primo tempo, al 10° ed al 15° del secondo tempo,
grida e cori espressivi di discriminazione razziale (artt. 11, n, 3, e 18, comma 1 lettera e CGS);
per avere, inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato reiteratamente un fascio di
luce-laser verso l’Arbitro ed in calciatori della squadra avversaria, nonostante l’invito
ripetutamente radio-diffuso a desistere da tale riprovevole comportamento (art. 14 commi 1 e 2
CGS; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1, lettere b) ed e) CGS; per avere la Società
concretamene cooperato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza); per avere
infine suoi sostenitori , nel corso dell’intervallo, esposto uno striscione dal contenuto insultante
nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria (art 12, numero 3 CGS; sanzione attenuata
ex art. 13, comma 1, lettere b) ed e) CGS; per avere la Società concretamene cooperato con le
Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza).