LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.27/DIV del 17.09.2013 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato 1^ D I V I S I O N E GARA PRO VERCELLI – PRO PATRIA DELL’ 8 SETTEMBRE 2013 E RECLAMO SOCIETA’ PRO PATRIA (Com. Uff. n. 22/DIV del 10.9.2013)

LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.27/DIV del 17.09.2013 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato 1^ D I V I S I O N E GARA PRO VERCELLI - PRO PATRIA DELL’ 8 SETTEMBRE 2013 E RECLAMO SOCIETA’ PRO PATRIA (Com. Uff. n. 22/DIV del 10.9.2013) - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali, il reclamo della società Pro Patria, nonché il supplemento di referto richiesto all’arbitro della predetta gara; verificata la ritualità del gravame e la propria competenza, o s s e r v a - che nella gara in oggetto il Direttore di gara al 34’ minuto del secondo tempo procedeva, come risulta dal rapporto di gara, all’ammonizione del calciatore n. 4 del Pro Vercelli Rosso Andrea; - che la società Pro Patria ha proposto reclamo lamentando la mancata espulsione del calciatore n. 4 del Pro Vercelli Rosso Andrea già precedentemente ammonito al 61° minuto di gara chiedendo la ripetizione della gara a causa dell’errore tecnico commesso dall’arbitro; - che quest’ultimo nel supplemento di referto, a tale scopo richiesto, smentiva la versione sostenuta dal ricorso e confermava che il calciatore n. 4 della Pro Vercelli Rosso Andrea era stato ammonito per la prima volta al 34’ del secondo tempo; - che la ricorrente a sostegno della propria tesi, allegava al ricorso documentazione filmata degli eventi sottoposti all’attenzione di questo ufficio; r i l e v a t o - che ai sensi dell’art. 35 comma 1/1.2 e 1.3 il mezzo televisivo può essere assunto come mezzo di prova dagli Organi di Giustizia Sportiva solo ed esclusivamente “ai soli fini dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati”. Non ricorrendo nella circostanza in esame la fattispecie codificata nella citata norma, non si procede alla visione delle immagini televisive; - che le ragioni, sostenute dalla ricorrente non trovano pertanto alcun sostegno probatorio, a fronte della fede privilegiata di cui gode il rapporto dell’arbitro, il cui contenuto è stato confermato anche nel supplemento. - tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di respingere il reclamo come proposto dalla società Pro Patria confermando il risultato acquisito in campo (Pro Vercelli 1 – Pro Patria 0). - La tassa va addebitata.
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