CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 30 settembre 2013 promosso da: Sig. Cristiano Ingretolli / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 30 settembre 2013 promosso da: Sig. Cristiano Ingretolli / Federazione Italiana Giuoco Calcio L’ARBITRO UNICO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento Prot. N. 1242 del 28 Giugno 2013 promosso da: Sig. Cristiano Ingretolli, nato a Marino, il 03/03/1994, C.F. NGRCST94C03E958X, residente in Palestrina, alla Via Ungheria n.16, rappresentato e difeso dall’Avv. Flavia Tortorella, e domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via Pierluigi da Palestrina n. 48 Ricorrente CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, C.F. 05114040586, P.IVA 01357871001, in persona del Presidente Dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Po n. 9 Resistente FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO 1. La controversia. In data 21.04.2013 veniva disputata la gara Pescara – Ascoli del campionato Primavera Tim –Trofeo Giacinto Facchetti. Al termine della gara si verificavano diversi episodi di violenza, in seguito ai quali il Giudice Sportivo emetteva la decisione con cui sanzionava il Sig. Cristiano Ingretolli comminandogli una squalifica dal campo fino al 30.06.2014. In data 10.05.2013 il Sig. Ingretolli interponeva appello avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato con C.U.num. 196 del 23.04.2013. In data 14.06.2013 la Corte di Giustizia Federale in parziale accoglimento del reclamo proposto riduceva la squalifica fino a tutto il 28.02.2014. 2. Il procedimento arbitrale. Con atto depositato in data 20 Giugno 2013 prot. n. 1242 la ricorrente proponeva istanza di arbitrato, ex artt. 9 e ss. del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, designando arbitro Massimo Zaccheo e rassegnando le seguenti conclusioni: nel merito, in via principale – accertare l’illegittimità e/o l’infondatezza e/o la sproporzionalità della decisione assunta nei riguardi del Sig. Cristiano Ingretolli e per l’effetto annullare e/o riformare la decisione emessa dalla Corte di Giustizia Federale riducendo la sanzione al periodo del presofferto; in via subordinata – accertare l’assoluta abnormità della decisione adottata dalla sentenza gravata e per l’effetto annullare e/o riformare la decisione emessa dalla Corte di Giustizia Federale, riducendo e/o commutando la sanzione erogata a quella minima ritenuta di giustizia. Con atto depositato in data 9 Agosto 2013 prot. n. 1243 la Federazione Italiana Giuoco Calcio, costituendosi nel procedimento arbitrale, dichiarava la disponibilità a nominare Massimo Zaccheo quale arbitro unico e nel merito rassegnava le seguenti conclusioni: “la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto dell’istanza avversaria, con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alla rifusione delle spese di lite e ai diritti amministrativi versati”. Massimo Zaccheo, nominato arbitro unico d’intesa tra le parti, accettato l’incarico ai sensi dell’ art. 6, comma 5, del Codice, fissava la prima udienza per il giorno 24 Luglio 2013 presso la sede dell’arbitrato. All’udienza, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti autorizzano congiuntamente l’Arbitro Unico a rendere anticipatamente noto solo il dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo contenente i motivi delle decisione e altresì, concordemente, dichiarano di rinunciare all’udienza di discussione. Motivi della decisione. 1. I fatti oggetto della sanzione sono descritti nel rapporto del giudice di gara; ai sensi dell’art. 35 CGS il rapporto fa piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Ne consegue che la veridicità di tale referto non è revocabile in dubbio se non nei limiti e nei casi previsti dal comma 1.2 del richiamato art. 35. Il principio indicato è ormai consolidato nella giurisprudenza di questo Tribunale. Si veda sul punto per tutti TNAS 23 aprile 2012 Moraschini/FIGC; TNAS 6 novembre 2012 Cavaliere/FIGC; TNAS 29/11/2011Pucci/FIGC; TNAS 25/7/2012 Cavallo/FIGC). La valutazione della natura e della gravità della condotta dei fatti ascritti all’Ingretolli deve essere, pertanto, condotta alla stregua di quanto fissato nel referto arbitrale. Orbene, il referto segnala in chiare lettere la gravità della condotta tenuta dal medesimo Ingretolli al termine della partita di primavera Ascoli/Pescara. Non è pertanto della condotta che è dato discutere, né della sua gravità, quanto delle differenze riscontrabili nel referto e nei “supplemento di gara” che riverbera sulla sanzione irrogata al medesimo Ingretolli. Nel referto arbitrale è dato leggere: “il Sig. Ingretolli Cristian, num 18 del Pescara Calcio, prendendo una ricorsa di circa 20 mt, sferrava un calcio al volto di un avversario in stile taekwondo, che cadeva per terra tramortito. Lo stesso poi continuava ad infierire con calci al basso ventre (almeno 3), provandogli intenso dolore per 30-40 secondi a cure dei sanitari”. Nel Supplemento dell’assistente AA2 si legge” il Sig. Ingretolli Cristian num. 18 della Società Pescara Calcio colpiva con un calcio al volto un avversario che cadeva per terra, nonostante ciò continuava a colpirlo con calci causandogli una piccola emorragia di sangue dall’orecchio”. Nulla riferisce l’Assistente AAI, Giuseppe Grillo. Nel primo documento (il referto arbitrale) la condotta imputata all’Ingretolli è decisamente più grave di quella riportata nel referto dell’assistente AAI: nella prima egli ha preso una rincorsa di 20 metri, ha picchiato l’avversario in stile taekwondo, e il destinatario del fatto è rimasto tramortito per 30-40 secondi ed è stato soccorso da sanitari; nel secondo, invece, i fatti descritti sono omessi, mentre resta confermata la gravità dell’episodio consistito, nel calcio al volto inferto dall’Ingretolli, dalla caduta a terra dell’avversario, nella reiterazione della violenza e di una piccola emorragia di sangue presente nella zona dell’orecchio. Alla luce dei documenti indicati, ferma restando la gravità della condotta dell’Ingretolli, non appare del tutto evidente quale sia stata la dinamica dei fatti stessi, almeno per come descritti; in altre parole non è certa e inoppugnabile la particolare gravità del fatto sottolineato nel referto arbitrale a fronte di una più misurata valutazione dei medesimi espressa nel referto di un assistente e nel totale silenzio invece proprio del secondo. Di tutti i fatti certamente assumono rilievo decisivo la gravità dell’atteggiamento dell’Ingretolli, che si è concretizzato in una condotta violenta e ingiustificabile; l’emorragia modesta che questi ha causato al destinatario della condotta con la sua violenza; il contesto particolarmente esacerbato in cui i fatti si sono svolti, denotato proprio dai referti che appaiono sul punto incompleti laddove concludono rispettivamente referto arbitrale “con calci al basso ventre” e referto assistente AA2 “con calci causandogli una piccola emorragia di sangue dall’orecchio”. 2. Alla luce di quanto precede non è della condotta grave che può discutersi quanto della misura della sanzione irrogata. Nei precedenti di questo Tribunale i fatti contestati, e risoltisi in episodi di violenza hanno per lo più riguardato arbitri, destinatari dell’altrui violenza. Episodi intollerabili, che rischierebbero, ove sopportati, di stravolgere le basi su cui si fonda il sistema sportivo. Nel caso in questione, invece, si è in presenza di una rissa tra due squadre, dove gli animi particolarmente accesi, hanno portato a fatti violenti tra i soli medesimi protagonisti e relativamente ai quali solo verso alcuni è stato possibile stabilire le responsabilità, nonostante molti altri sembrano avervi preso parte. Ne discende che, ferma la gravità delle condotte tenute, la sanzione irrogata, particolarmente severa, va leggermente mitigata alla luce del contesto in cui i fatti si sono svolti, dei soggetti coinvolti ed anche di una certa imprecisione dei referti nella descrizione dei fatti realmente accaduti. 3. Devono ritenersi assorbite tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni. 4. In ragione della responsabilità dell’Ingretolli appare equo compensare le spese di assistenza difensiva. 5. In considerazione della natura della controversia, liquida gli onorari dell’arbitro unico e delle spese di funzionamento dell’arbitrato in complessivi € 2.000,00 (duemila/00). P.Q.M. L’Arbitro unico definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza deduzione e eccezione, cosi prevede: - In parziale accoglimento della domanda subordinata, articolata con ricorso del 24 Giugno, dal sig. Cristiano Ingretolli nei confronti della Federazione Giuoco Calcio riduce la squalifica inflitta al medesimo dalla Corte di Giustizia Federale, al 31 dicembre 2013; - Compensa integralmente le spese di giudizio; - Pone a carico di entrambe le parti, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari dell’arbitro unico, come liquidati in motivazione; - Pone a carico di entrambe le parti il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di arbitrato per lo Sport. - Dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Cosi deliberato in data 30 Settembre 2013. F.to Massimo Zaccheo
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