F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 14 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CGF del 07 Ottobre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 2 GARE EFFETTIVE CON DECORRENZA IMMEDIATA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE ED AMMENDA € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PLAY OFF MATERA/MONOSPOLIS DEL 12.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 156 del 13.5.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 14 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CGF del 07 Ottobre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 2 GARE EFFETTIVE CON DECORRENZA IMMEDIATA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE ED AMMENDA € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PLAY OFF MATERA/MONOSPOLIS DEL 12.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 156 del 13.5.2013) Nel corso della gara Matera/Monospolis del 12.6.2013, avvenivano una serie di reiterate intemperanze da parte di sostenitori -e comunque soggetti riconducibili- al Matera Calcio con violazione delle regole comportamentali così riassumibili: -Lancio di pietre nonché di bottiglie di acqua piena nel recinto di gioco – una delle quali colpiva uno degli assistenti ad un gamba; -Presenza di soggetti non identificati nella zona interdetta antistante gli spogliatoi (tunnel) e vicino alla panchina che tenevano un comportamento improntato alla protesta nei confronti dell’operato dell’arbitro e degli assistenti. -Assembramento a fine gara che impediva all’arbitro e agli assistenti di lasciare l’impianto sportivo se non grazie all’intervento delle forze dell’ordine. Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (cfr. Com. Uff. .n 156 del 13.5.2013), considerata altresì la recidiva (richiamo ai comunicati ufficiali nn. 39 48 63 90 98 e 135), irrogava a carico della Società Matera la sanzione della disputa di 2 gare a porte chiuse ed in campo neutro, con decorrenza immediata, oltre all’ammenda di € 2.000,00. Proponeva impugnazione la Società Matera chiedendo l’annullamento (e la riduzione) delle sanzioni, anche in considerazione della circostanza che i fatti accaduti non erano di gravità tale da comportare dette afflittive misure. Sottolineava la Società Matera che il direttore di gara ed i suoi assistenti non erano stati oggetto di alcun segno di violenza, e che solo un esiguo numero di tifosi si era resa responsabile dei fatti a fronte dei numerosi tifosi presenti e che comunque doveva essere considerato il fatto che la Società aveva posto in essere ogni possibile sistema idoneo ad evitare le intemperanze dei propri tifosi. Rilevava ancora la Società Matera, al riguardo, di aver allertato la forza pubblica al fine di prevenire qualsiasi forma di incidente, e di aver attuato dei modelli organizzativi tesi a prevenire eventuali intemperanze anche a mezzo di un numero congruo (19) Stewards, con impiego di ingenti risorse economiche, così dovendo essere apprezzata una particolare attenuazione della propria responsabilità con un riconoscimento delle opportune attenuanti. Evidenziava infine come il campo di gioco non era mai stato in precedenza diffidato. Ciò premesso rileva questa Corte come l’impugnazione sia infondata con riferimento ai principi affermati dal Giudice di primo grado dovendo trovare accoglimento limitatamente alla misura delle sanzione irrogata. In primo luogo occorre porre rilievo che, le affermazioni della Società Matera in ordine all’adozione di un sistema teso a prevenire ed elidere le possibili intemperanze dei propri tifosi, cosa che annullerebbe in radice la propria responsabilità, non possono trovare accoglimento. La realtà degli accadimenti, così come incontrovertibilmente riportati dalla terna arbitrale e dal rappresentante federale, dimostra che detto sistema in concreto non è stato idoneo e comunque tale da prevenire e scongiurare gli incidenti e le intemperanze, così come del resto evidenziano i numerosi precedenti a carico della Società medesima, proprio legati ad intemperanze della tifoseria. Fatta questa premessa, si osserva inoltre che comunque la Società non può considerarsi esente dalle condotte ascritte alla propria tifoseria dovendo tenersi conto, comunque, del comportamento dei propri sostenitori in particolar modo per gli accadimenti che avvengono all’interno dell’impianto sportivo nell’ambito comunque di incontri che coinvolgono una cornice di pubblico ben circoscritta anche dalla dimensione del bacino di utenza della tifoseria stessa. A questo proposito è indubbio che i fatti come descritti nel rapporto degli ufficiali di gara (riportati altresì dal rappresentante federale presente all’incontro) sono realmente accaduti ed in questo quadro significativo e peculiare pericolo e vulnus ai rappresentanti della Federazione, sono stati determinati dal lancio di oggetti che hanno attinto uno degli ufficiali di gara e da reiterate forme di protesta e intemperanza che hanno richiesto il concreto intervento delle forze dell’ordine. Non di meno può essere apprezzata la circostanza di una diminuita forma di responsabilità data appunto, come già sopra cennato, dal fatto che fossero state intraprese tutte le azioni idonee ad evitare ogni accadimento riconducibile alla tifoseria; in quanto la presenza di numerosi soggetti vicino alle panchine e vicino al tunnel che conduceva negli spogliatoi, dimostra che soggetti molto vicini alla dirigenza ed all’area di gestione societaria fossero comunque in grado di compiere azioni di protesta nei confronti dell’arbitro e dei suoi assistenti. Dette azioni erano altresì concretamente idonee, ad aggravare il contesto comportamentale del pubblico, così potendo creare una sorta di agevolazione ed indiretta incitazione ad ulteriori intemperanze del pubblico stesso in quanto provenienti appunto dall’interno del recinto di gioco. Detto ciò debbono essere accolte le ragioni della Società per ciò che concerne la parte della sanzione riguardante la disputa in campo neutro degli incontri. Al riguardo appare come, nella fattispecie, il carattere di afflittività spieghi i propri compiuti effetti con la sola squalifica del campo di gioco -a porte chiuse e con l’ammenda di euro 2.000,00- apparendo la disputa in campo neutro un ulteriore aggravio che, in relazione ai fatti in concreto accaduti, può essere escluso. Comunque la sicurezza, anche in considerazione delle già richiamate misure organizzative, in assenza di pubblico sembrano idonee a garantire un regolare svolgimento degli incontri di cui è questione. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Matera Calcio di Matera, ridetermina la sanzione nella squalifica del campo di gioco per 2 gare con decorrenza immediata e a porte chiuse, unitamente all’ammenda di € 2.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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