F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 06 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 07 Ottobre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. MASSIMO CELLINO; – AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 12, COMMA 2, C.G.S. – NOTA N. 4305/196 PF12-13/SP/BLP DEL 21.1.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 87/CDN del 10.5.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 06 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 07 Ottobre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. MASSIMO CELLINO; - AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 12, COMMA 2, C.G.S. - NOTA N. 4305/196 PF12-13/SP/BLP DEL 21.1.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 87/CDN del 10.5.2013) Con reclamo in data 30 maggio 2013, il Cagliari Calcio S.p.A. ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 87/CDN del 10 maggio 2013 adottata nei confronti della Società e del dott. Massimo Cellino e chiesto: in via preliminare ed in rito, l’annullamento e/o la revoca di detta decisione, con rimessione degli atti al Giudice di primo grado per l’esame del merito, garantendo il diritto di difesa degli incolpati; in via principale e nel merito, l’annullamento delle sanzioni irrogate nei confronti della Società e del dott. Massimo Cellino; in via subordinata e nel merito, la riduzione delle sanzioni nella misura di giustizia. Adduce la Società, a sostegno della domanda svolta in via preliminare ed in rito, la violazione del diritto di difesa derivante dalla mancata concessione del differimento della riunione del 9 maggio 2013 dinanzi alla C.D.N. richiesto con istanze in date 2-4 maggio 2013 e motivate con riguardo alla medesima causa di impedimento – la misura di restrizione della libertà personale in carcere emessa a carico del dott. Massimo Cellino, persona fisica deferita e legale rappresentante della Società deferita a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal dott. Cellino quale Presidente del C.d.A. della Società – che aveva già indotto la Cagliari Calcio a proporre analoga precedente istanza e la C.D.N. ad accoglierla, come da delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 83/CDN del 16 aprile 2013. Anche a seguito della opposizione al rinvio della Procura Federale, motivata con nota in data 8 maggio 2013 con riferimento alla esigenza di una celere celebrazione del procedimento così da evitare la incombente prescrizione, la C.D.N., nella riunione del 9 maggio 2013, tenutasi in assenza della Cagliari Calcio e del dott. Cellino, nonché di difese scritte da parte di questi ultimi, ha ritenuto, previo rigetto della relativa istanza di rinvio perché non corredata da copia del provvedimento restrittivo del Giudice Penale, né dalla istanza a quest’ultimo da parte del dott. Cellino volta ad ottenere l’autorizzazione alla partecipazione al procedimento pendente dinanzi alla C.D.N., pienamente fondate le responsabilità disciplinari contestate ai soggetti deferiti, irrogando al dott. Cellino la sanzione dell’inibizione per mesi due ed alla Cagliari Calcio la sanzione dell’ammenda per € 15.000,00. In sede di reclamo a questa Corte, la Cagliari Calcio controdeduce poi nel merito rispetto ai fatti oggetto di deferimento, difese che tuttavia non occorre in questa sede esaminare, stante la fondatezza della assorbente domanda svolta in via pregiudiziale dalla Società. Ritiene questa Corte che la decisione impugnata sia effettivamente meritevole di annullamento, atteso che le opposte determinazioni della C.D.N. in ordine all’accoglimento della prima ed al rigetto della seconda istanza di rinvio delle riunioni fissate nell’ambito del procedimento disciplinare in questione, sono state assunte con riferimento alla medesima circostanza addotta a giustificazione di entrambe le richieste della Società, circostanza da ritenersi, avuto riguardo alla particolarità della fattispecie, oggettivamente di rilevanza tale, in entrambi le evenienze, da vulnerare il pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa spettante alla Cagliari Calcio e da pregiudicare radicalmente ogni esercizio di detto fondamentale diritto da parte del dott. Cellino. Quanto alla motivazione del diniego di rinvio addotta dalla C.D.N. nella decisione impugnata, basti osservare come essa, in disparte ogni valutazione di fondatezza, avrebbe dovuto in astratto condurre il primo Giudice a rigettare anche la prima istanza di rinvio, atteso che in occasione della relativa presentazione non risulta fosse stata allegata la documentazione il cui mancato corredo ha erroneamente indotto la C.D.N. a rigettare (soltanto) la seconda istanza di rinvio ed a decidere nel merito la questione, così precludendo l’esercizio pieno del diritto di difesa spettante alla Società reclamante che, pur nell’ambito di un procedimento disciplinare quale è quello in questione, deve essere garantito con riferimento ai diritti previsti dall’art. 23 e dall’art. 34, comma 6, C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F., visto l’art. 37, comma 4 C.G.S., accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Cagliari Calcio S.p.A. di Cagliari e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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