F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 06 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 07 Ottobre 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE; – AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. ROMAIRONE GIANCARLO, INFLITTE SEGUITO GARA JUVE STABIA-PRO VERCELLI DEL 2.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 80 del 5.3.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 06 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 07 Ottobre 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE; - AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. ROMAIRONE GIANCARLO, INFLITTE SEGUITO GARA JUVE STABIA-PRO VERCELLI DEL 2.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 80 del 5.3.2013)
La società F.C. Pro Vercelli 1892 a mezzo del suo rappresentante legale pro tempore. Sig. Massimo Secondo, ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 80 del 5.3.2013, con il quale è stata inflitta alla società ricorrente ed al proprio tesserato sig. G. Romairone l’ammenda di € 5.000,00 a seguito della gara Juve Stabia/Pro Vercelli del 2.3.2013 per violazione dell’art.35 comma 1.1. C.G.S. per essere, al termine della gara, il dirigente Romairone della Pro Vercelli, in stato di inibizione ( Com. Uff. n. 70 del 12.2.2013), entrato ed intrattenuto nell’area spogliatoi. Con ordinanza istruttoria disposta dalla C.G.F. all’ udienza del 27.3.2013 (Com. Uff. n. 223/CGF) la Corte richiedeva alla Procura Federale accertamenti tesi a verificare, anche su base cartografica dell’impianto Romeo Menti di Castellamare di Stabia, il luogo e le modalità con cui risultava avvenuta la violazione da parte del dirigente inibito della società Pro Vercelli sig. Giancarlo Romairone in occasione della gara Juve Stabia/Pro Vervelli del 2.3.2013 e soprattutto se lo stesso, come dichiarato nel ricorso introduttivo, per l’accesso all’area parcheggio autobus doveva necessariamente passare davanti all’area spogliatoi. La Procura depositava, in data 14.5.2013, presso la C.G.F. gli esiti istruttori. Da quanto emerso all’esito dell’istruttoria, e non efficacemente contraddetto dal ricorrente, appare indubbia la responsabilità del medesimo e dunque anche quella oggettiva della società per non aver impedito al dirigente Romairone l’accesso all’area spogliatoi considerata la vigente inibizione dello stesso, in presenza di accertate alternative logistiche per l’accesso al parcheggio autobus. Tuttavia questa Corte, avuto riguardo al concreto svolgersi dei fatti, ritiene per equità
congruo ridurre la sanzione a € 2.000,00 sia in capo alla società che al dirigente Romairone accogliendo in parte, pertanto, il reclamo proposto. Per questi motivi, la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. di Vercelli, riduce entrambe le sanzioni inflitte ad € 2.000,00 di ammenda ciascuno.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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