F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 06 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 07 Ottobre 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO SIG. MAZZARRI WALTER AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA BOLOGNA/NAPOLI DELL’8.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 212 del 9.5.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 06 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 07 Ottobre 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO SIG. MAZZARRI WALTER AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA BOLOGNA/NAPOLI DELL’8.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 212 del 9.5.2013) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Bologna/Napoli, disputato in data 8 maggio 2013 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al Sig. Walter Mazzarri la sanzione dell’ammonizione con diffida e dell’ammenda di € 15.000,00 per aver, “nel corso della gara, platealmente e ripetutamente contestato l’operato arbitrale con espressioni irrispettose”. Il Giudice Sportivo rilevava, altresì, nella propria decisione, il carattere recidivante della condotta posta in essere dal Sig. Mazzarri. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il Sig. Mazzarri, il quale sostiene di non aver posto in essere alcuna plateale e reiterata protesta nei confronti dell’arbitro, in quanto avrebbe rivolto al Direttore di gara medesimo una sola espressione di critica alla fine della partita. La prima contestazione all’operato dell’Arbitro attribuita all’odierno ricorrente sarebbe, invero, stata riferita al Bologna: con tale espressione, infatti, il Sig. Mazzarri avrebbe alluso “al fatto che i felsinei, nella gara precedente, a Roma conto la Lazio, avevano disputato una partita “svagata”, mentre nella successiva gara, in casa con il Napoli, stavano disputando una gara di grande intensità”. Infine, il ricorrente lamenta l’eccessiva onerosità della sanzione irrogata. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 6 giugno 2013, è presente, per il Sig. Mazzarri, in sostituzione dell’Avv. Grassani, l’Avv. Vitale, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, precisa che il Sig. Mazzarri, nel caso di specie, è stato sanzionato dal Giudice Sportivo per un comportamento identico a quello posto in essere, più volte, dal ricorrente medesimo nel corso del campionato 2012/2013. La Corte, pertanto, rileva come il Sig. Mazzarri sia recidivo nel porre in essere comportamenti come quello sanzionato e, anche in ragione di tale recidiva specifica reiterata e della relativa comminata diffida, ritiene che la sanzione inflitta al ricorrente medesimo debba considerarsi congrua. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Mazzarri Walter. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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