F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 318/CGF del 27 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 07 Ottobre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO JUVENTUS F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA JUVENTUS/MILAN DEL 21.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 194 del 22.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 318/CGF del 27 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 07 Ottobre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO JUVENTUS F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA JUVENTUS/MILAN DEL 21.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 194 del 22.4.2013) Con decisione del 22 aprile 2013, Com. Uff. n. 194, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, in riferimento alla gara svoltasi il 21 aprile 2013 tra la società F.C. Juventus S.p.A. e la società A.C. Milan valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del Campionato di Serie A, irrogava alla Juventus l’ammenda di € 30.000,00, “ per avere alcuni suoi sostenitori, al 26° del primo tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria delle grida costituenti espressione di discriminazione razziale; per avere inoltre suoi sostenitori, al 2° del secondo tempo, rivolto reiteratamente ad un calciatore della squadra avversaria, non schierato in campo, un coro insultante; per avere infine, tra il 38° e il 41° del primo tempo, esposto uno striscione di grande dimensione dal contenuto oltraggioso per le Forze dell’Ordine; recidiva; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza”. Avverso tale decisione presentava reclamo la società Juventus, la quale con ampia motivazione sosteneva, in primo luogo, l’insussistenza della prova del fatto, che era stato segnalato dall’arbitro addizionale ma non era stato sentito dai collaboratori della Procura federale; in via gradata si chiedeva l’applicazione, quale esimente, dell’art. 13, lettere a) e d), per avere la ricorrente adottato procedure operative volte a censurare e prevenire ogni episodio qualificabile quale atto di discriminazione razziale. All’odierna udienza la società ha riproposto i motivi di reclamo, insistendo per l’esclusione della sanzione o, in subordine, per il suo contenimento nei minimi edittali. Le doglianze difensive possono trovare, a giudizio, della Corte, solo parziale accoglimento. Per quanto concerne, infatti, il primo motivo di ricorso si deve sottolineare che i collaboratori della Procura Federale hanno riferito di non aver udito le contestate espressioni di discriminazione razziale, ma non hanno escluso che esse siano state pronunciate, essendo evidente che il fatto di non aver udito non può significare che non abbiano udito altri, magari per la sola circostanza di essersi trovati più vicini alla sorgente vocale. Rimane, quindi, il fatto incontrovertibile che l’arbitro addizionale ha refertato le espressioni di discriminazione che devono di conseguenza essere considerate come effettivamente formulate. Quanto alla richiesta di applicazione dell’esimente, la Corte osserva che la società ricorrente è stata più volte sanzionata, in questo campionato, per intemperanze verbali dei suoi sostenitori, ed è necessario tener presente, in proposito,che la sanzione che ci occupa risulta irrogata anche per comportamenti ulteriori rispetto alle grida costituenti espressione di discriminazione razziale, atteggiamenti quest’ultimi sui quali il reclamo nulla osserva, per cui non può non concludersi che, all’evidenza, le, pur lodevoli, iniziative adottate dalla società non hanno sortito l’effetto di dissuadere i tifosi dai comportamenti incriminati. Vi è, invece, spazio, a giudizio della Corte, per una rimodulazione della sanzione inflitta, tenuto conto della episodicità del fatto discriminatorio, e della non particolare rilevanza degli altri addebiti, nonché, non da ultimo, di come si è adoperata concretamente la ricorrente, a fronte peraltro della mancata refertazione da parte dell’organo preposto all’eventuale sospensione dell’incontro, così che appare possibile ridurne l’entità a € 20.000,00, misura senza dubbio più congrua e meglio commisurata, in una corretta ottica di dosimetria della pena, all’entità del fenomeno. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Juventus F.C. di Torino, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 20.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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