F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 318/CGF del 27 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 07 Ottobre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. ANDREA LUCI E DELLA SOCIETÀ LIVORNO CALCIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. E ART. 4, COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 7322/824 PF12-13/SP/BLP DEL 15.5.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare – Com. Uff. n. 97/CDN del 7.6.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 318/CGF del 27 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 07 Ottobre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. ANDREA LUCI E DELLA SOCIETÀ LIVORNO CALCIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. E ART. 4, COMMA 2 C.G.S. - NOTA N. 7322/824 PF12-13/SP/BLP DEL 15.5.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare – Com. Uff. n. 97/CDN del 7.6.2013) La Corte di Giustizia Federale si è riunita il giorno 27 giugno 2013 per decidere in ordine al ricorso proposto dal Procuratore federale della F.I.G.C. avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 97/CDN del 7 giugno 2013, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale ha respinto il deferimento del Procuratore Federale stesso, accertando il proprio difetto di giurisdizione e competenza a decidere il caso di specie e rilevando, al tempo stesso, il potere esclusivo del Giudice Sportivo di pronunciarsi su fatti avvenuti nel corso dello svolgimento di una gara. Il procedimento ha origine dal deferimento alla Commissione Disciplinare, da parte del Procuratore Federale, del Sig. Andrea Luci e della A.S. Livorno Calcio S.p.A., ai quali veniva contestata la violazione rispettivamente dell’art. 1, comma 1 C.G.S. e dell’art. 4, comma 2, C.G.S.. In particolare, il Procuratore Federale, a seguito delle indagini poste in essere dal suo ufficio, rilevava che il Sig. Luci, nel corso della gara Hellas Verona/Livorno Calcio, tenutasi in data 15 marzo 2013, valevole per il Campionato di Serie “Bwin”, al 23’ del secondo tempo, in occasione della sua sostituzione, alzava il braccio sinistro con la mano chiusa a pugno verso i tifosi locali situati nel settore curva, con evidente intento provocatorio e di sfida. Il Procuratore Federale, rilevava, altresì, la responsabilità oggettiva della A.S. Livorno Calcio S.p.A. per la condotta ascritta al proprio tesserato. Resistevano al deferimento il Sig. Luci e A.S. la Livorno Calcio S.p.A., i quali, con la propria memoria difensiva, lamentavano la carenza di giurisdizione e competenza della Commissione Disciplinare, sostenendo che, essendo i fatti oggetto di contestazione verificatisi nel corso dello svolgimento della gara, sussisterebbe, ex art. 29 C.G.S., l’esclusiva ed irrevocabile competenza per materia del Giudice Sportivo a decidere sul caso di specie. I deferiti rilevano, altresì, (i) che, con la propria condotta, la Procura Federale avrebbe “bypassato” il Giudice Sportivo, ritenendo suscettibile di essere sanzionato un comportamento che quest’ultimo non aveva ritenuto tale e (ii) che, ad ogni modo, il Sig. Luci non avrebbe commesso il fatto contestato, in quanto si sarebbe limitato “ad alzare il braccio nell’atto di indossare il giubbotto del club livornese mentre usciva dal campo”. Innanzi alla Commissione Disciplinare compariva la sola Procura federale, la quale insisteva per l’accoglimento del deferimento e per l’applicazione della sanzione di € 15.000,00 da comminare sia al Sig. Luci, sia alla A.S. Livorno Calcio S.p.A.. La Commissione Disciplinare Nazionale rilevava come “i fatti in contestazione si sono verificati durante lo svolgimento della gara Hellas Verona – Livorno calcio e, pertanto, in ordine agli stessi, solamente il Giudice Sportivo poteva decidere in prima istanza ex art. 29 C.G.S.”. Sul punto, la Commissione aggiungeva, altresì, che la competenza a decidere del caso di specie, propria del Giudice Sportivo, è esclusiva ed inderogabile, in quanto quest’ultimo “esercita il proprio potere disciplinare per tutte le condotte verificatesi nell’ambito della stessa (ndr. della gara), valutandole sotto il profilo disciplinare, sulla base degli atti ufficiali o delle segnalazioni o delle prove ex art. 35 C.G.S. che gli pervengono”. Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale respingeva il deferimento del Procuratore Federale, prosciogliendo i soggetti deferiti da ogni addebito e contestazione. Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto ricorso il Procuratore federale della F.I.G.C., il quale lamenta la totale erroneità della motivazione posta a supporto del rigetto del deferimento. A tal proposito, la Procura, nel proprio ricorso, sostiene che la Commissione avrebbe escluso la propria competenza/giurisdizione, sostenendo che, come, tra l’altro evidenziato dai deferiti nelle proprie memorie, il comportamento tenuto dal Sig. Luci avrebbe dovuto essere segnalato dall’arbitro al Giudice Sportivo, “rientrando i fatti di gara nella esclusiva competenza della terna arbitrale, atteso che sui fatti di pertinenza di quest’ultima non può aver ingresso la Procura Federale”. A tal proposito, la Procura Federale rileva come, nel caso di specie, non vi sia stata alcuna sovrapposizione di competenze tra arbitro e Procura stessa, dal momento che il fatto oggetto di contestazione è avvenuto al di fuori del rettangolo di gioco e, conseguentemente, la Procura Federale medesima doveva ritenersi pienamente legittimata a rileva e comunicare gli eventi verificatisi. Pertanto, la Procura Federale insisteva per l’applicazione della sanzione di € 15.000,00 da comminare sia al Sig. Luci, sia alla A.S. Livorno Calcio S.p.A.. I deferiti, presentando una propria memoria, rilevavano, invece, come la Procura Federale sarebbe incorsa in un fraintendimento: né la Commissione Disciplinare, né i deferiti medesimi avrebbero mai sostenuto che sui fatti come quello oggetto di contestazione vi sia una competenza esclusiva dell’arbitro, bensì che su tali fattispecie unico legittimato a decidere in primo grado è il Giudice Sportivo e non la Commissione Disciplinare. All’udienza di questa Corte, tenutasi in data 27 giugno 2013, sono presenti la Procura Federale, la quale ha insistito per l’accoglimento dell’appello, nonché, per il Sig. Luci e la A.S. Livorno Calcio S.p.A., l’Avv. Vitale, il quale chiede respingersi il ricorso e si riporta alla propria memoria difensiva. Il ricorso è infondato. La Corte di Giustizia Federale, esaminati gli atti, in primo luogo, ritiene opportuno precisare che la Procura Federale è effettivamente incorsa in un errore di valutazione della decisione della Commissione Disciplinare Nazione, in quanto, in tale atto, non è mai stata affermata la competenza esclusiva dell’arbitro a rilevare fatti avvenuti nel corso di una gara, ma è stato riconosciuto il potere esclusivo del Giudice Sportivo a valutare e sanzionare tali fattispecie. Pertanto, la Corte rileva come la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale sia da confermare, dal momento che unico soggetto legittimato a decidere sui fatti avvenuti nel corso dello svolgimento di una gara è, ex art. 29 C.G.S., il Giudice Sportivo, il quale, nel caso di specie, non ha inflitto al Sig. Luci ed alla A.S. Livorno Calcio S.p.A. alcuna sanzione, ritenendo presumibilmente non rilevante la condotta posta in essere dal calciatore in questione e comunque segnalata dai collaboratori della P.F.. Ed al riguardo la Procura Federale, fatti salvi i poteri codificati di segnalazione riservata, non può sostituirsi al Giudice Sportivo, legittimamente preposto alle valutazioni di pertinenza. La Corte, quindi, conferma il difetto di competenza e giurisdizione della Commissione Disciplinare Nazionale a decidere del caso in esame. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Procura Federale.
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