F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 318/CGF del 27 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 07 Ottobre 2013 e su www.figc.it 3. Ricorso U.S. CITTÀ DI PALERMO SPA AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 20.000,00 AL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO; – AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 5 COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 7541/1067 PF12-13/SS/BLP DEL 20.5.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 7.6.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 318/CGF del 27 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 07 Ottobre 2013 e su www.figc.it 3. Ricorso U.S. CITTÀ DI PALERMO SPA AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 20.000,00 AL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO; - AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 5 COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 7541/1067 PF12-13/SS/BLP DEL 20.5.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 7.6.2013) La società U.S. Città di Palermo S.p.A. ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dalla Commissione Disciplinare Nazionale pubblicato sul Com. Uff. n. 97/CDN del 7 giugno 2013, con il quale sono state inflitte le seguenti sanzioni: - ammenda di € 20.000,00 al sig. Zamparini Maurizio "per avere, con le dichiarazioni rese nel corso dell'intervista rilasciata dall'Emittente Radiofonica Radio Kiss Kiss il 15 maggio 2013 e riportate dal sito www.ansa.it in data 15 maggio 2013 ed altresì dal quotidiano "La Gazzetta dello Sport" in data 16 maggio 2013, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica e di fisiologica prospettazione dialettica, comunque violando i principi di lealtà e correttezza, pubblicamente espresso rilievi lesivi della reputazione del Presidente della Fifa Sig. Joseph Blatter, nonché del Presidente della Uefa Sig. Michel Platini"; - ammenda di € 20.000,00 alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta, per violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5 comma 2 C.G.S. per i comportamenti ascritti al proprio presidente. Il reclamante ha chiesto, nel ricorso presentato, in via principale di accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere ascritta al Sig. Zamparini Maurizio con conseguente assoluzione dello stesso e proscioglimento della società U.S. Palermo S.p.A. e in via subordinata, la riduzione della sanzione rispettivamente irrogata al Sig. Maurizio Zamparini ed alla società US Palermo S.p.A.. In particolare la reclamante eccepisce che le dichiarazioni rese dall'esponente nel corso dell'intervista radiofonica rappresentano l'esercizio di un legittimo diritto di critica di cui all'art. 21 della Costituzione, ritenendo che alla parola "razzista" non possa attribuirsi giudizio lesivo della reputazione del Presidente Blatter e che il tenore letterale ed il contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese nel loro contesto complessivo non siano idonee a ledere né direttamente, né indirettamente la reputazione, il prestigio e la credibilità dei signori Joseph Blatter e Michel Platini. Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, ritenuto che le dichiarazioni rese nel corso dell'intervista radiofonica e successivamente diffuse a mezzo stampa superino in ogni caso i limiti di un legittimo diritto di critica e siano comunque espressioni lesive della reputazione dei soggetti destinatari, rilevato inoltre che l'ordinamento internazionale sportivo, rilevante anche per l’ordinamento nazionale sportivo ed i relativi soggetti, prevede che tali comportamenti nei confronti dei vertici dirigenziali non possano non essere sanzionati, ritiene congrue entrambe le sanzioni come già irrogate, respinge il ricorso e ordina l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Città di Palermo S.p.A. di Palermo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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