LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 90 del 09.10.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 22) RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo POLLAROLO/A.C.VOGHERA S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 90 del 09.10.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
22) RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo POLLAROLO/A.C.VOGHERA S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/06/2013 il sig. Lorenzo POLLAROLO si
rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.VOGHERA S.r.l.
un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla
Stagione Sportiva 2012/13
Precisando di aver percepito rate per €2.000,00 richiedeva la condanna della Società al
pagamento della rimanente somma di €.2.000,00.
La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.VOGHERA S.r.l. al pagamento in favore del sig. Lorenzo POLLAROLO della somma di €.2.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle
N.O.I.F.
