LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 90 del 09.10.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DEL CALCIATORE Mattia MARCHESETTI/A.C.SANT’ANGELO 1907
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 90 del 09.10.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
3) RICORSO DEL CALCIATORE Mattia MARCHESETTI/A.C.SANT'ANGELO 1907
Con Racc.A.R. in data 23/07/2013 il sig.Mattia MARCHESETTI, proponeva ricorso a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.SANTA'ANGELO 1907 S.r.l. un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13
Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.2.250,00 relativa ai mesi di Settembre,Ottobre,Novembre 2012.
Si rileva preliminarmente che la tassa reclamo versata non corrisponde a quanto previsto dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D. che prevede il versamento di €.100,00 ed il reclamo non rispetta la prassi regolamentare.
P.Q.M
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Mattia MARCHESETTI, nei confronti della Società A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l. per violazione dell'art.25/bis del Regolamento L.N.D.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
