• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 15 del 03.10.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
– DEL SIGNOR D’AGOSTINO FIORAVANTE, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ COLLARMELE, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE SIA ALL’ART. 61, COMMA 1, N.O.I.F., AVENDO SOTTOSCRITTO LA DISTINTA DI GARA ATTESTANTE, IN MODO DIFFORME DAL VERO, LA REGOLARE POSIZIONE DI TUTTI I CALCIATORI IN ESSA INDICATI, SIA IN RELAZIONE AGLI ARTT. 9, COMMA 1 E 17, COMMA 1, C.G.S., PER AVERE CONCORDATO CON L’ALLENATORE SIG. PALERMO PIETRO ED IL CALCIATORE RANALLI MARTINO, DI SCHIERARE QUEST’ULTIMO, SEBBENE SQUALIFICATO, INSERENDOLO CON IL NOME DI RANALLI MIRKO NELLA DISTINTA DELLA GARA AURORA – COLLARMELE, IN LUOGO DEL FRATELLO RANALLI MIRKO;
– DEL SIGNOR RANALLI MARTINO, CALCIATORE DEL COLLARMELE, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 9, COMMA 1 E 17, COMMA 1, STESSO CODICE, PER AVERE CONCORDATO CON IL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE SIG. D’AGOSTINO FIORAVANTE E L’ALLENATORE SIG. PALERMO PIETRO, IL PROPRIO INSERIMENTO NELLA DISTINTA DELLA GARA AURORA – COLLARMELE, SEBBENE SQUALIFICATO, CON IL NOME DEL FRATELLO RANALLI MIRKO;
– DELLA SOCIETÀ A.S.D. COLLARMELE, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI E, SEGNATAMENTE, AL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE SIG. D’AGOSTINO FIORAVANTE, AL CALCIATORE SIG. RANALLI MARTINO E ALL’ALLENATORE SIG. PALERMO PIETRO.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 15 del 03.10.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
- DEL SIGNOR D’AGOSTINO FIORAVANTE, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ COLLARMELE, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE SIA ALL’ART. 61, COMMA 1, N.O.I.F., AVENDO SOTTOSCRITTO LA DISTINTA DI GARA ATTESTANTE, IN MODO DIFFORME DAL VERO, LA REGOLARE POSIZIONE DI TUTTI I CALCIATORI IN ESSA INDICATI, SIA IN RELAZIONE AGLI ARTT. 9, COMMA 1 E 17, COMMA 1, C.G.S., PER AVERE CONCORDATO CON L’ALLENATORE SIG. PALERMO PIETRO ED IL CALCIATORE RANALLI MARTINO, DI SCHIERARE QUEST’ULTIMO, SEBBENE SQUALIFICATO, INSERENDOLO CON IL NOME DI RANALLI MIRKO NELLA DISTINTA DELLA GARA AURORA – COLLARMELE, IN LUOGO DEL FRATELLO RANALLI MIRKO;
- DEL SIGNOR RANALLI MARTINO, CALCIATORE DEL COLLARMELE, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 9, COMMA 1 E 17, COMMA 1, STESSO CODICE, PER AVERE CONCORDATO CON IL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE SIG. D’AGOSTINO FIORAVANTE E L’ALLENATORE SIG. PALERMO PIETRO, IL PROPRIO INSERIMENTO NELLA DISTINTA DELLA GARA AURORA – COLLARMELE, SEBBENE SQUALIFICATO, CON IL NOME DEL FRATELLO RANALLI MIRKO;
- DELLA SOCIETÀ A.S.D. COLLARMELE, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI E, SEGNATAMENTE, AL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE SIG. D’AGOSTINO FIORAVANTE, AL CALCIATORE SIG. RANALLI MARTINO E ALL’ALLENATORE SIG. PALERMO PIETRO.
Con nota del 14.06.13, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati, nella rispettive qualità, per rispondere della violazioni loro ascritte.
Con raccomandate rr.rr. del 3.9.13, ritualmente notificate, questa Commissione ha contestato ai soggetti deferiti le violazioni delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 30.9.13, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive.
All’udienza all’uopo fissata, compariva il solo rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimiliano Di Francesco il quale, dopo avere esposto le ragioni del deferimento e dopo breve discussione, ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: al sig. D’Agostino Fioravante, mesi tre di inibizione; al sig. Ranalli Martino, tre giornate di squalifica; all’A.S.D. Collarmele, € 500,00 di ammenda con diffida e perdita della gara.
Nessuno è comparso per i soggetti deferiti, i quali non hanno fatto pervenire deduzioni difensive.
Osserva la Commissione che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta per tabulas, avendo il sig. Ranalli Martino ammesso le proprie responsabilità riferendo chiaramente di avere inserito nella distinta della gara in oggetto il nome del fratello Mirko, del quale prendeva il posto disputando la gara stessa ed il sig. D’Agostino, ammesso di avere inserito lui stesso il nominativo di Ranalli Mirko, in luogo del fratello Martino.
Di tale violazione deve, pertanto, rispondere anche la società A.S.D. Collarmele, a titolo di responsabilità oggettiva.
Ritiene la Commissione di dover applicare ai soggetti sopra indicati le seguenti sanzioni: al sig. D’Agostino Fioravante, mesi tre di inibizione; al sig. Ranalli Martino, cinque giornate di squalifica ed all’A.S.D. Collarmele, € 300,00 di ammenda e tre punti di penalizzazione da scontare nel presente campionato.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, ritenuta la responsabilità dei soggetti deferiti per i fatti rispettivamente loro ascritti, infligge al sig. D’Agostino Fioravante, mesi tre di inibizione; al sig. Ranalli Martino, cinque giornate di squalifica ed all’A.S.D. Collarmele, € 300,00 di ammenda e tre punti di penalizzazione da scontare nel presente campionato.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed al soggetto deferito.
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Comunicato Ufficiale N° 15 del 03.10.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
– DEL SIGNOR D’AGOSTINO FIORAVANTE, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ COLLARMELE, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE SIA ALL’ART. 61, COMMA 1, N.O.I.F., AVENDO SOTTOSCRITTO LA DISTINTA DI GARA ATTESTANTE, IN MODO DIFFORME DAL VERO, LA REGOLARE POSIZIONE DI TUTTI I CALCIATORI IN ESSA INDICATI, SIA IN RELAZIONE AGLI ARTT. 9, COMMA 1 E 17, COMMA 1, C.G.S., PER AVERE CONCORDATO CON L’ALLENATORE SIG. PALERMO PIETRO ED IL CALCIATORE RANALLI MARTINO, DI SCHIERARE QUEST’ULTIMO, SEBBENE SQUALIFICATO, INSERENDOLO CON IL NOME DI RANALLI MIRKO NELLA DISTINTA DELLA GARA AURORA – COLLARMELE, IN LUOGO DEL FRATELLO RANALLI MIRKO;
– DEL SIGNOR RANALLI MARTINO, CALCIATORE DEL COLLARMELE, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 9, COMMA 1 E 17, COMMA 1, STESSO CODICE, PER AVERE CONCORDATO CON IL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE SIG. D’AGOSTINO FIORAVANTE E L’ALLENATORE SIG. PALERMO PIETRO, IL PROPRIO INSERIMENTO NELLA DISTINTA DELLA GARA AURORA – COLLARMELE, SEBBENE SQUALIFICATO, CON IL NOME DEL FRATELLO RANALLI MIRKO;
– DELLA SOCIETÀ A.S.D. COLLARMELE, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI E, SEGNATAMENTE, AL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE SIG. D’AGOSTINO FIORAVANTE, AL CALCIATORE SIG. RANALLI MARTINO E ALL’ALLENATORE SIG. PALERMO PIETRO."