COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 09/10/2013 Delibere del Giudice Sportivo GARA ROMOZIONE DEL 22.09.13 FOGGIANO MELFI – BELLA CALCIO
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 09/10/2013
Delibere del Giudice Sportivo
GARA ROMOZIONE DEL 22.09.13 FOGGIANO MELFI – BELLA CALCIO
Il Giudice Sportivo
A scioglimento della riserva di cui al CU n. 20 del 25.09.2013;
Preso atto del reclamo ritualmente proposto dalla società Foggiano Melfi avverso la regolarità della gara;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Considerato che la società reclamante si duole, per non aver la società del Bella calcio inserito in distinta un calciatore “under” nato dal 1 gennaio 1995 in poi, contravvenendo in tal modo alle disposizioni federali;
Atteso che le disposizioni riportate ne C.U. n.2 del 12/07/2013 del C.R. di Basilicata, in materia di "limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età" prevede che "per le società iscritte al campionato di Promozione partecipanti all’attività ufficiale 2013/14, l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa, e quindi, anche nel caso di sostituzione successive, almeno due calciatori “giovani” così distinti in relazione alle fasce di età:
uno nato dal 1 gennaio 1994 in poi;
uno nato dal 1 gennaio 1995 in poi;
Verificato che dal rapporto di gara risulta che la società Bella Calcio ha omesso all’obbligo di impiegare dall’inizio e per tutta la durata della gara un calciatore “giovane” nato dal 1 gennaio 1995 in poi come previsto dalle disposizioni del precitato C.U.;
P.Q.M. delibera
di accogliere il reclamo presentato dal Foggiano Melfi e per effetto:
• di assegnare gara persa al Bella Calcio con il seguente punteggio:
FOGGIANO MELFI-BELLA CALCIO 3-0;
• di inibire fino al 15.10.2013 Limoncelli Carmine del Bella Calcio, quale dirigente accompagnatore della squadra;
• di restituire la tassa reclamo, se incamerata