COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 10 ottobre 201 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO AZZURRA MARIGLIANO – GARA SPARTA / AZZURRA MARIGLIANO DEL 21.09.2013
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 28 del 10 ottobre 201
Delibere del Giudice Sportivo
RECLAMO AZZURRA MARIGLIANO – GARA SPARTA / AZZURRA MARIGLIANO DEL
21.09.2013
lì G.S.T., letto il reclamo, preso atto delle controdeduzioni prodotte dalla società Sparta, rileva: in via
preliminare, non può essere accolto l’atto di controdeduzioni della medesima società Sparta, che ha
chiesto che fosse dichiarata l’inammissibilità del reclamo della società Azzurra Marigliano, in ragione
dell’omessa formalizzazione del preannuncio di reclamo. Sul punto deve essere richiamata la nota,
a firma del Segretario della F.I.G.C., dott. Antonio Di Sebastiano, pubblicata in allegato al
Comunicato Ufficiale n. 33 del 30.10.2008 del C.R. Campania. Essa ha chiarito come l’intervenuta
modifica dell’art. 29, comma 7, e dell’art. 46, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, che ha
trasferito al Giudice Sportivo Territoriale la competenza (precedentemente riservata alla
Commissione Disciplinare Territoriale) in ordine ai reclami per posizione irregolare dei calciatori e
calcettisti (o degli assistenti di parte dell’arbitro), non ha determinato l’obbligo, a carico delle società
reclamanti nel cennato ambito della posizione irregolare soggettiva, di formalizzare il preannuncio di
reclamo. Quest’ultimo, dunque, resta fermo ed obbligatorio esclusivamente per le altre due tipologie
di reclamo (irregolarità del campo di giuoco ed irregolarità di svolgimento della gara). Superata,
dunque, l’obiezione preliminare della società Sparta, di cui alle cennate controdeduzioni, deve
precisarsi che, nel merito, il reclamo della società Azzurra Marigliano per la gara in epigrafe, avente
per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calcettista Maiello Giuseppe
(nato il 26.10.1995) è fondato. Invero, come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 104 del 3.05.2013,
pag. 2350, del C.R. Campania il nominato calcettista, nella gara del 27.04.2013 Futsal Marigliano /
International (ultima, della stagione sportiva 2012/2013, del Campionato Regionale di Calcio a
Cinque – serie C2), veniva sanzionato da questo Giudice Sportivo Territoriale con la squalifica per
una giornata di gara, quale calcettista non espulso dal campo, per recidività in ammonizioni (lV
infrazione). Tale squalifica, non rientrando nell'ambito di applicazione della cosiddetta squalifica
automatica, che consegue all'espulsione dal campo di un calcettista, avrebbe dovuto essere
scontata in occasione della prima gara ufficiale della nuova società di appartenenza (Sparta),
immediatamente successiva a quella della pubblicazione della sanzione sul citato Comunicato
Ufficiale. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 6, C.G.S., la squalifica a suo carico avrebbe
dovuto essere, quindi, espiata esattamente in occasione della prima giornata di Campionato della
stagione sportiva 2013/2014 (ovvero, Alma Salerno / Sparta del 14.09.2013). Per quel che concerne
l'anno sportivo in corso, egli è stato inserito in distinta (presupposto giuridico-sportivo per non
scontare la sanzione) ed ha partecipato sia alla prima gara (si ribadisce Alma Salerno / Sparta del
14.09.2013) sia a quella oggetto del reclamo in esame. Di conseguenza, in ragione del principio
cosiddetto della "perpetuatio santionatoria", il nominato calcettista Maiello Giuseppe ha partecipato,
alla gara de qua, non avendone titolo, non avendo scontato la giornata di squalifica a suo carico e,
dunque, versando in posizione irregolare agli effetti disciplinari. La società Sparta deve essere,
pertanto, sottoposta alle sanzioni previste dall'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia
sportiva. Per tali motivi DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Azzurra Marigliano, di infliggere, a carico
della società Sparta, ai sensi e per gli effetti di cui alI'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice
di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-6; di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale, sig. Fido Giovanni, fino al
4.11.2013, di squalificare, per ulteriori due giornate di gara, il calcettista Maiello Giuseppe,
nonché l’ammenda di euro 100.00 a carico della società Sparta, per aver permesso ad un
calcettista in corso di squalifica, di prendere parte alle prime due gare; nulla dispone in
ordine alla tassa reclamo, non versata.
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