COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 10 ottobre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 107. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. RUSSO VINCENZO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SCUOLA CALCIO A.S.D. IL TEMPIO DELLO SPORT): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. OREFICE PIERPAOLO (DIRIGENTE DELL’A.S.D. SAN PIETRO NAPOLI): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELL’A.S.D, SAN PIETRO NAPOLI: ART. 4, COMMA 2, ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 10 ottobre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 107. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. RUSSO VINCENZO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SCUOLA CALCIO A.S.D. IL TEMPIO DELLO SPORT): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. OREFICE PIERPAOLO (DIRIGENTE DELL’A.S.D. SAN PIETRO NAPOLI): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELL’A.S.D, SAN PIETRO NAPOLI: ART. 4, COMMA 2, ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 12 luglio 2013, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandro Avagliano, in data 2 maggio 2012, prot. 7787/724, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 7 ottobre 2013 sono presenti la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché il calciatore Russo Vincenzo ed il sig. Orefice Pierpaolo e la società San Pietro Napoli, rappresentata dal suo presidente, sig. Bianco Michele. Preliminarmente, questa C.D.T. dà atto, al Rappresentante della Procura Federale, che essendo il tesserato Russo Vincenzo calciatore giovane, ovvero minorenne, deve essere rappresentato dagli esercenti la patria potestà, chiedendone il rinvio per la trattazione. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto della richiesta, acconsente al rinvio. Questa Commissione, a sua volta, nel condividere il parere favorevole della Procura Federale, giudica, al fine di consentire ai deferiti di presenziare al dibattito, di rinviare la trattazione del procedimento in esame alla riunione del 2 dicembre 2013, alle ore 16.00 (a seguire). Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza, ai deferiti, per cui DISPONE il rinvio alla seduta del 2.12.2013, alle ore 16,00 (a seguire), per l'audizione e le decisioni in ordine al deferimento in epigrafe, previa formale comunicazione alle parti.
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