• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 28 del 10 ottobre 201
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 108 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ABBONDANDOLO MARIO
(ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO): ART. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. SANTORO SANDRO PASQUALE
(CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELL’A.S.D. REAL CASALBORE S.R.L.): ART. 1,
COMMA 1, E 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG.
MANSUETO RAFFAELE (DIRIGENTE DELL’U.S. CASTELFRANCO): ART. 1, COMMA 1, E 10,
COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELL’U.S. CASTELFRANCO:
ART. 4, COMMA 2, ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO
DELL’A.S.D. REAL CASALBORE S.R.L.: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 28 del 10 ottobre 201
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 108 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ABBONDANDOLO MARIO
(ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO): ART. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. SANTORO SANDRO PASQUALE
(CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELL’A.S.D. REAL CASALBORE S.R.L.): ART. 1,
COMMA 1, E 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG.
MANSUETO RAFFAELE (DIRIGENTE DELL’U.S. CASTELFRANCO): ART. 1, COMMA 1, E 10,
COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELL’U.S. CASTELFRANCO:
ART. 4, COMMA 2, ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO
DELL’A.S.D. REAL CASALBORE S.R.L.: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione dell’11 luglio 2013, che ha fatto seguito all'atto di
deferimento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandro Avagliano, in data 6 aprile 2012,
protocollo 7076/867, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in
essa indicate; tanto premesso,
OSSERVA:
alla riunione del 7 ottobre 2013 sono presenti la Procura Federale, in persona del suo Sostituto,
Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché i sigg. Abbondandolo Mario e Santoro
Sandro Pasquale. La Procura Federale, nella persona del suo Rappresentante in udienza, preso
atto dell'assenza degli altri deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate
postale risultate regolarmente notificate), ritenendone provata la colpevolezza, relativa alle seguenti,
acclarate circostanze: che i calciatori Abbondandolo Mario e Santoro Sandro Pasquale hanno
partecipato ad una gara ufficiale, a favore della società Castelfranco, senza averne titolo perché non
tesserati; che il sig. Mansueto Raffaele, per aver sottoscritto – con ciò attestando la regolarità della
posizione dei due nominati calciatori, che versavano in posizione irregolare – la relativa distinta di
gara, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale; la società Castelfranco, per aver
beneficiato della partecipazione indebita dei due calciatori, nonché a titolo di responsabilità
oggettiva; la società Real Casalbore, a titolo di responsabilità oggettiva, in quanto il calciatore
Santoro Sandro Pasquale risultava tesserato a suo favore, nelle sue conclusioni ha chiesto: a carico
dei sigg. Abbondandolo Mario e Santoro Sandro Pasquale, la sanzione della squalifica per giorni
uno; a carico del sig. Mansueto Raffele, la sanzione dell’inibizione per giorni sessanta; a carico della
società U.S. Castelfranco, un punto di penalizzazione nonché l'ammenda di euro 1.000,00; a carico
della società A.S.D. Real Casalbore s.r.l., la sanzione dell’ammenda di euro 400.00. Nel merito,
questa Commissione, riunitasi per deliberare nella seduta odierna, ha ritenuto che, in base al
Codice di Giustizia Sportiva, il deferimento sia fondato e motivato, come di seguito specificato.
Quanto alla commisurazione delle sanzioni, questa C.D.T., preso atto delle richieste della Procura
Federale, delibera le seguenti sanzioni: due giornate di gara di squalifica a carico dei calciatori
Abbondandolo Mario e Santoro Sandro Pasquale; a carico del dirigente, sig. Mansueto Raffaele, la
sanzione dell’inibizione per giorni sessanta; a carico della società Castelfranco, in rapporto
all’infrazione e tenuto doverosamente conto della categoria d’appartenenza, l’ammenda di euro
300,00; infine, a carico della società A.S. Real Casalbore s.r.l., l’ammonizione con diffida. P.Q.M.
DELIBERA
in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico dei sigg.
Abbondandolo Mario e Santoro Sandro Pasquale, la sanzione della squalifica per due
giornate di gara; a carico del sig. Mansueto Raffaele, la sanzione dell’inibizione per giorni
sessanta; a carico della società Castelfranco, l’ammenda di euro 300.00; a carico della
società Real Casalbore s.r.l, l'ammonizione con diffida.
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Delibere della Commissione Disciplinare
N. 108 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ABBONDANDOLO MARIO
(ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO): ART. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. SANTORO SANDRO PASQUALE
(CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELL’A.S.D. REAL CASALBORE S.R.L.): ART. 1,
COMMA 1, E 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG.
MANSUETO RAFFAELE (DIRIGENTE DELL’U.S. CASTELFRANCO): ART. 1, COMMA 1, E 10,
COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELL’U.S. CASTELFRANCO:
ART. 4, COMMA 2, ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO
DELL’A.S.D. REAL CASALBORE S.R.L.: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA
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