COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 10 ottobre 201 Delibere della Commissione Disciplinare STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 179. DELIBERA C.D.T. – RECLAMI S. CECILIA CALCIO E REAL OLIVETO CITRA CALCIO – GARA REAL OLIVETO CITRA I S. CECILIA CALCIO DELL’1.06.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 28 del 10 ottobre 201
Delibere della Commissione Disciplinare
STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
179. DELIBERA C.D.T. – RECLAMI S. CECILIA CALCIO E REAL OLIVETO CITRA CALCIO –
GARA REAL OLIVETO CITRA I S. CECILIA CALCIO DELL’1.06.2013 – 3^ CAT. –
DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letti i reclami, dei quali si dispone la riunione per connessione
oggettiva; sentite le società reclamanti; ascoltati, in due distinte udienze, con l’assistenza del
Rappresentante del C.R. Campania dell’A.I.A., Avv. Raffaele Baratta, l’arbitro e l’Organo Tecnico,
sig. Russo Mauro, osserva: in via preliminare, che, agli atti del fascicolo, risultano dichiarazioni
contrastanti. Invero, dalle audizioni, sono emerse, da una parte, la dichiarazione del direttore di
gara, che conferma la sua presenza sul campo di giuoco, nell’orario e nel luogo previsto; dall’altra,
le dichiarazioni delle società, che affermano la mancata presenza dell’arbitro. Da una puntuale
verifica della documentazione, presentata dalla ricorrente società ospite, è stata peraltro acquisita
una ricevuta fiscale relativa al trasporto dei calciatori presso il campo sportivo di Oliveto Citra.
Questa C.D.T. ritiene che le versioni contrapposte non siano conciliabili, a maggior ragione alla luce
dell’audizione (acquisita attraverso il Rappresentante del C.R. Campania dell’A.I.A.) dell’Organo
Tecnico, e che si renda necessario stabilire in capo a chi debbano individuarsi le effettive
responsabilità, nonché la veridicità delle rispettive posizioni. Ritenuto, quindi, di dover accertare il
reale comportamento delle società e dell’arbitro, al fine dell’accertamento dei fatti, al fine di un
corretto e motivato giudizio, questa C.D.T. trasmette il fascicolo alla Procura Federale della F.I.G.C.
per gli opportuni approfondimenti, sospendendo ogni decisione all’esito degli accertamenti da parte
della citata Procura Federale. P.Q.M.
DELIBERA
di sospendere ogni decisione in merito; di trasmettere gli atti del fascicolo alla Procura
Federale della F.I.G.C., in ordine agli accertamenti di cui alla parte motiva; nulla dispone, al
momento, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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