COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 63/LND del 11.10.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MANUEL CONOCCHIA PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL BOCCEA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S..

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 63/LND del 11.10.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MANUEL CONOCCHIA PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL BOCCEA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, con nota del 5.3.2013, trasmetteva alla Procura Federale gli atti della gara del Campionato di II categoria REAL BOCCEA – LE FORNACI del 3.3.2013, a seguito del supplemento di rapporto redatto dall’Osservatore Arbitrale incaricato per tale incontro. Il Collaboratore della Procura Federale effettuava gli opportuni accertamenti, dall’esame dei quali rilevava che il calciatore CONOCCHIA, espulso dalla panchina durante l’incontro, al termine dello stesso, tentava di raggiungere forzatamente l’arbitro per chiedergli spiegazioni sul suo allontanamento. Non ci riusciva in quanto l’Osservatore Arbitrale dapprima ed il Dirigente della squadra successivamente, tentavano entrambi di convincerlo a desistere da tale comportamento. Il CONOCCHIA, invece, nella circostanza rivolgeva ripetute offese all’Osservatore Arbitrale ed all’arbitro stesso. L’incaricato della Procura Federale, dopo aver ascoltato i diretti interessati, i quali confermavano l’accaduto, riteneva di deferire a questa Commissione Disciplinare Territoriale il calciatore MANUEL CONOCCHIA per le violazioni a lui ascritte e la Società REAL BOCCEA a titolo di responsabilità oggettiva. Alla riunione indetta da questo Organo di Giustizia Sportiva era presente per la Procura l’avv. PATASSINI GIUSEPPE, mentre nessuno era comparso per i deferiti. Accertata la prova dell’avvenuta notifica, la Procura concludeva il suo intervento con l’affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo per il calciatore MANUEL CONOCCHIA 3 giornate di squalifica e l’ammenda di € 350 per la Società REAL BOCCEA. Questa Commissione, dopo aver valutato le carte in suo possesso, ritiene che la proposta di sanzione avanzata dalla Procura Federale nei confronti del calciatore CONOCCHIA sia congrua, tenuto conto del suo comportamento particolarmente offensivo, nei confronti dell’arbitro e dell’Osservatore Arbitrale, mentre per quanto attiene l’importo dell’ammenda, ha ritenuto che la stessa possa essere lievemente ridotta, in considerazione del fattivo comportamento del Dirigente della Società REAL BOCCEA, in occasione dell’episodio citato in precedenza. Detto tutto ciò, questa Commissione DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, infliggendo al calciatore MANUEL CONOCCHIA la squalifica per 3 gare ed alla Società REAL BOCCEA l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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