COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 63/LND del 11.10.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO LENOLA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MALLOZZI FABIO, DI AMMENDA DI € 700 A CARICO DELLA SOCIETA’ RECLAMANTE E DIFFIDA DEL CAMPO DI GIOCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 51 LND DEL 29.9.2013 (Gara: PRO CALCIO LENOLA – SERMONETA del 24.9.2013 Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 63/LND del 11.10.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO LENOLA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MALLOZZI FABIO, DI AMMENDA DI € 700 A CARICO DELLA SOCIETA’ RECLAMANTE E DIFFIDA DEL CAMPO DI GIOCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 51 LND DEL 29.9.2013 (Gara: PRO CALCIO LENOLA – SERMONETA del 24.9.2013 Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo La tassa reclamo va incamerata. In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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