COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 03.10.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 35 (stagione 2012-13) – Procura Federale – Deferimento dell’ASD Arenzano Football Club per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS nella violazione ascritta al proprio tesserato Castagna Roberto.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 03.10.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 35 (stagione 2012-13) – Procura Federale – Deferimento dell'ASD Arenzano Football Club per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS nella violazione ascritta al proprio tesserato Castagna Roberto. Accertato che il signor Roberto Castagna, allenatore di base iscritto nell’apposito albo del Settore Tecnico della FIGC, inattivo nella stagione sportiva 2011-2012 nella quale ha svolto mansioni di dirigente a favore dell’ASD Arenzano F.C. (perché inserito nelle distinte di sette gare ufficiali), accertato altresì che il predetto ha svolto tali mansioni senza aver richiesto la sospensione temporanea dall’albo tecnico, la Procura Federale l’ha deferito alla competente Commissione Disciplinare per violazione degli art. 36 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico ed ha deferito, a questa Commissione Disciplinare, la società (atto n.6791/765 del 24.4.2013) per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS nella violazione ascritta al Castagna. Per doverosa premessa occorre ricordare che la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico ha emesso pronuncia di condanna a carico del Castagna infliggendogli la squalifica temporanea fino al 22.11.2013 (C.U, n. 39 del 24.7.2013). Il procedimento a carico dell’ASD Arenzano F.C. si è svolto in data odierna con la presenza, in rappresentanza della società, dell’avv. Elisa Brigandì munita di ampio mandato (allegato al fascicolo) e dell’avv. Marco Stefanini in rappresentanza della Procura Federale. Il P.F., respingendo le contrarie eccezioni del difensore della società, ha sostenuto l’applicabilità al caso in discussione dell’art. 4 comma 2 del CGS, ed ha richiesto l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 300,00. Prima del termine dell’istruttoria dibattimentale l’avv. Elisa Brigandì ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. e in proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare, rilevato che, prima del termine dell’istruttoria dibattimentale, l’ASD Arenzano F.C. ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [pena base sanzione dell’ammenda di € 300,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS ad ammenda di € 200,00]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua, P.Q.M. la Commissione disciplinare dispone l’applicazione, a carico dell’ASD Arenzano F.C., della sanzione dell’ammenda di € 200,00. dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta società”. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
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