COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 03.10.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 37 (stagione 2012-13) – Procura Federale – Deferimento del signor Luigi Grasso, presidente USD Sampierdarenese 1946 per violazione dell’art. 1 commi 1 e 5 del CGS e dell’USD Sampierdarenese 1946 per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del CGS.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 16 del 03.10.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 37 (stagione 2012-13) – Procura Federale – Deferimento del signor Luigi Grasso, presidente USD Sampierdarenese 1946 per violazione dell'art. 1 commi 1 e 5 del CGS e dell'USD Sampierdarenese 1946 per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del CGS.
Con atto del 3 maggio 2013 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare:
Luigi Grasso, presidente USD Sampierdarenese 1946, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS incolpato per aver convocato irritualmente un’assemblea societaria per prendere atto delle dimissioni, non ritualmente presentate, di due soci al solo scopo di risolvere unilateralmente le vicende societarie riportate nell’atto di deferimento;
L’USD Sampierdarenese 1946 per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS, nelle violazioni ascritte al Grasso.
Alla riunione sono presenti l’avv. Marco Giannini e il dott. Roberto Pittaluga in rappresentanza della Società e l’avv. Marco Stefanini in rappresentanza della Procura Federale. Assente il signor Luigi Grasso.
Al deferimento il P.F. ravvisando nel comportamento del signor Luigi Grasso la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS ha richiesto l’irrogazione, a carico dell’USD Sampierdarenese 1946 dell’ammenda di € 200,00; l’avv. Marco Giannini, rifacendosi alla memoria difensiva depositata nei termini, ha sostenuto l’inapplicabilità al caso in discussione dell’istituto della responsabilità diretta spiegandone le ragioni con una pregevole disquisizione giuridica; ha quindi richiesto il proscioglimento o, in subordine, la condanna al minimo della pena.
La Commissione Disciplinare, rilevato che prima della chiusura dell’istruttoria dibattimentale le parti si sono accordate per l’applicazione dell’art. 23 del CGS depositando istanza di patteggiamento, ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione Disciplinare, rilevato che, prima del termine dell’istruttoria dibattimentale, l’USD Sampierdarenese 1946 ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [pena base sanzione dell’ammenda di € 200,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS ad ammenda di € 150,00]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti, risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua,
P.Q.M.
la Commissione disciplinare dispone l’applicazione a carico dell’USD Sampierdarenese 1946, della sanzione dell’ammenda di € 150,00.
dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta società”.
Il procedimento è continuato per la parte a carico del Signor Luigi Grasso presidente dell’USD Sampierdarenese 1946, per il quale il Procuratore Federale ha sostenuto il principio di colpevolezza con la richiesta dell’inibizione temporanea per mesi sei.
La Commissione Disciplinare rilevato che dagli atti allegati al deferimento emerge quel comportamento più sopra riportato posto in essere dal signor Grasso Luigi, comportamento che contrasta con quei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1 comma 1 del CGS, accoglie le richieste dell’accusa e gli infligge la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi sei.
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