COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 03/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società VIDEOTON CREMA C.5 serie C1 Gara del 13-09-2013 tra Videoton Crema – Polisportiva Renatese C.U. n. 18 del C.R.L. datato 19-09-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 03/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società VIDEOTON CREMA C.5 serie C1 Gara del 13-09-2013 tra Videoton Crema – Polisportiva Renatese C.U. n. 18 del C.R.L. datato 19-09-2013 La società VIDEOTON CREMA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inflitto alla società l'ammenda di Euro 50,00, per aver tenuto un comportamento minaccioso dei propri sostenitori nei confronti del direttore di gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il provvedimento disciplinare dispoto dal G.S. non è impugnabile: Infatti, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. D del C.G.S. non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti pecuniari non superiori a Euro 50,00. Tanto premesso e ritenuto la C.D. DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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