COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 10/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società S. STEFANO TICINO Camp. 2° Categoria Gir. S Gara del 08.09.2013 tra Visconti / S. Stefano Ticino C.U. n. 9 della delegazione di Milano datato 19.09.2013.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 10/10/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo società S. STEFANO TICINO Camp. 2° Categoria Gir. S
Gara del 08.09.2013 tra Visconti / S. Stefano Ticino
C.U. n. 9 della delegazione di Milano datato 19.09.2013.
La società S. STEFANO TICINO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS con la quale, a seguito del rigetto del ricorso presentato, detto Giudice ha addebitato la tassa del relativo reclamo, lamentando la legittimità, la buona fede nonché il riscontro documentale – referto gara - delle motivazioni che hanno indotto a proporre il ricorso.La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini.La decisione del GS deve ritenersi corretta. Infatti, nonostante la decisione del GS sia maturata a seguito dell’ammissione da parte del direttore di gara di aver commesso un errore materiale nella trascrizione dei giocatori sostituiti dalla società Visconti, l’addebito della tassa del reclamo è una diretta conseguenza del suo rigetto, secondo il principio della soccombenza delle spese di lite nel caso di non accoglimento del ricorso.Nulla questio in ordine alla legittimità ed alla buona fede che hanno indotto la società S. Stefano Ticino a proporre il reclamo.Tanto premesso e ritenuto,
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’accredito della relativa tassa se non ancora versata.
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