COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 10/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società GS FALOPPIESE Camp. Giovanissimi Reg. Gir. B Gara del 22.09.2013 tra Astro Olgiate / Faloppiese C.U. n. 20 del CRL datato 26.09.2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 10/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società GS FALOPPIESE Camp. Giovanissimi Reg. Gir. B Gara del 22.09.2013 tra Astro Olgiate / Faloppiese C.U. n. 20 del CRL datato 26.09.2013. La società GS FALOPPIESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione dell’inibizione a carico del dirigente MONTALBANO Leonardo fino al 11.12.2013, lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva rispetto ai fatti così come accaduti ed in particolare detto tesserato non avrebbe tentato alcuna aggressione all’arbitro e non sarebbe stato trattenuto dagli latri dirigenti. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva : dal referto di gara e dal supplemento di rapporto emerge con tutta chiarezza che il sig. MONTALBANO Leonardo, allontanato dal terreno di gioco perché offendeva ripetutamente il direttore di gara, rientrava in campo al termine della competizione tentato di aggredire l’arbitro; solo l’intervento di altri tesserati lo faceva desistere. Tale comportamento continuava poi anche nella zona degli spogliatoi. La gravità dei fatti accaduti comporta la inevitabile conferma della decisione del GS che deve ritenersi pertanto corretta, anche alla luce dei criteri abitualmente adottati da questa Commissione. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’accredito della relativa tassa se non ancora versata.
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