COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 del 09.10.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sig. BROCCOLI FRANCO, Presidente A.S.D. Castello Calcio a Cinque, e A.S.D. CASTELLO CALCIO A CINQUE – camp. Calcio a cinque C 1
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°15 del 09.10.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE
A carico sig. BROCCOLI FRANCO, Presidente A.S.D. Castello Calcio a Cinque, e A.S.D. CASTELLO
CALCIO A CINQUE – camp. Calcio a cinque C 1
Con nota 12.9.2013 n. 1036/719, il Vice Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano :
- il sig. BROCCOLI FRANCO, Presidente dell’ A.S.D. Castello Calcio a Cinque, per violazione dell’ art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo consentito al sig. Fiorentini Daniele di svolgere attività di natura tecnica per la società Castello, malgrado lo stesso fosse in costanza di tesseramnto con altra società (A.S.D. Faventia Calcio a 5); - la società A.S.D. CASTELLO CALCIO A CINQUE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio Presidente ed al sig. Fiorentini Daniele. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con la inibizione per mesi 4 del sig. BROCCOLI FRANCO e l’ammenda di € 400 per l’A.S.D. CASTELLO CALCIO A CINQUE. La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste del rappresentante della Procura Federale;
- valutato che il comportamento messo in atto dal sig. BROCCOLI FRANCO integri la violazione di quanto come sopra attribuitogli, con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva per l’A.S.D. CASTELLO CALCIO A CINQUE; - visti gli art. 18 e 19 del C.G.S. ùd e l i b e r a
- di infliggere al sig. BROCCOLI FRANCO la inibizione per mesi 3 ed all’A.S.D. CASTELLO CALCIO A CINQUE l’ammenda di € 250.
Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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